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18/11/2009 - DETRAZIONE 36%
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

Certificato fine lavori all’ufficio sbagliato: La detrazione del 36% spetta sempre

Il contribuente non decade dal beneficio fiscale: la detrazione del 36% per spese di ristrutturazione edilizia spetta anche quando la comunicazione di esecuzione dei lavori sia stata spedita per errore ad un ufficio non competente a riceverla.
Nel caso di specie, la certificazione era stata spedita per mera svista materiale al Comune invece che al Centro operativo di Pescara.
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza, Sez. XVI, n. 287 del 11.11.2009), tuttavia, l’invio della comunicazione, sia pure ad ufficio non competente, ma comunque nei termini di legge, non può essere considerata come un’omessa trasmissione.

 
10/11/2009 - SOSPENSIONE DEL DEBITO PER PMI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

Circolare ABI sulla moratoria dei debiti per PMI

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana), con la circolare del 23.10.2009, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’Avviso comune, siglato il 03.08.2009, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese sul sistema creditizio.
Questi sono alcuni dei temi trattati:
- Il modulo di domanda per l’adesione alla moratoria è obbligatorio per tutte le banche;
- per l’intero periodo di efficacia della moratoria, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento;
- entro il 30.06.2010, è possibile richiedere la sospensione o l’allungamento del termine di scadenza dei mutui, ipotecari e non, in essere alla data del 03.08.2009, di qualunque specie (compresi, ad esempio, quelli agrari), purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (di durata, cioè, non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento;
- durante il periodo di sospensione, gli interessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l’abbattimento del debito residuo stesso.
Infine, è  emerso che, dalla possibilità di ottenere l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine, che la banca ha concesso, per sostenere esigenze di cassa, sono esclusi, tra gli altri, i finanziamenti all’importazione, le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, nonché gli scoperti di conto corrente, anche, ipotecari, le operazioni di prestito cambiario.

 

 
29/10/2009 - INCENTIVI AGLI STUDENTI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

Gli incentivi agli studenti non sono tassabili

L’Agenzia ha rivisitato la relativa materia su indicazione del Ministro Tremonti.
Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28.10.2009, precisando che gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate rivede l’interpretazione data con la risoluzione n. 156 del 12 giugno 2009, a seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti.
Attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, infatti, gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 28.10.2009)

 
29/10/2009 - TREMONTI TER CHIARIMENTI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

Tremonti-ter: Chiarimenti del fisco sugli investimenti agevolati

Il beneficio fiscale si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, di qualunque settore produttivo di redditi d’impresa, compresi quelli che iniziano l’attività nel periodo che va dal 01.07.2009 al 30.06.2010, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dalla dimensione.
Sono arrivati i chiarimenti ufficiali  sugli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 44/E del 27.10.2009, ha fatto luce sull’agevolazione introdotta dall’art. 5 del Dl 78/2009, consistente nella detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature “nuovi”.
Tale documento ha individuato, in particolare, gli ambiti di applicazione dell’agevolazione, le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio.
La Circolare ha poi precisato che è possibile fruire della detassazione indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa, potendo quindi l’agevolazione concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.
Sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.), a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella.
Macchinari e apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali.
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione.
Ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28) indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).
Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione.
Soggetti
L’agevolazione viene riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009.
Possono accedere al beneficio anche i soggetti cd. “minimi”.
Revoca
Il diritto all’incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto:
- è ceduto a terzi;
- è destinato a finalità estranee all’attività d’impresa;
- è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non è riscattato;
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, ed è risolto per inadempimento del compratore.
La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell’ipotesi di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell’obbligo di conservare i beni oggetto dell’agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto).
Altra ipotesi di revoca è quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Criteri di determinazione del valore degli investimenti
A differenza della c.d. Tremonti-bis, l’importo dell’investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità dei disinvestimenti.
Il valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50%, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’art. 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Il costo del bene agevolabile va assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’agevolazione di norma è cumulabile con altre misure di favore, tranne che non si disponga diversamente.
Pertanto, l’agevolazione in esame é cumulabile, in particolare, con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
Studi di settore
Del valore dei beni strumentali acquistati con l’agevolazione Tremonti-ter si deve altresì tenere conto nella determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei modelli concernenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

 
15/10/2009 - AUTOTRASPORTO
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

Competitività del settore dell’autotrasporto: 50 milioni di euro per la concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a Pmi

Il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.07.2009 (pubblicato in G.U. n. 223 del 07.10.2009) ha istituito una sezione speciale riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Nel limite di 50 milioni di euro, il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato le misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell’autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività.
Soggetti destinatari delle misure di sostegno
Destinatarie delle misure di sostegno sono le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Risorse disponibili
Le risorse sono destinate alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all’attività d’impresa.
Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese viene istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Si dispone, infine, che nell’attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.

 

 
30/09/2009 - INCENTIVI FISCALI IN CAMPO ENERGETICO
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

RISPARMIO ENERGETICO: IN G.U. IL DECRETO CHE SEMPLIFICA GLI INCENTIVI FISCALI.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 26.09.2009 il D.M. 06.08.2009, contenente le semplificazioni della normativa sugli incentivi fiscali per il risparmio energetico, che entreranno in vigore dal 11.10.2009.
Le particolarità contenute in tale misura sono:
- L’incumulabilità tra detrazione Irpef/Ires del 55% e premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione della rispondenza dell’intervento potrà essere effettuata anche dal direttore lavori;
- per i pannelli solari in autocostruzione, non è più necessario recuperare la certificazione di qualità del vetro solare.

 
24/09/2009 - FINANZIAMENTI SETTORE COMMERCIO
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

Piano Regionale Sviluppo Economico 2007/2010
Innovazione e sostenibilità offerta turistica e commerciale

Linea di intervento 4.3 " Sostenere le imprese nei processi di sviluppo aziendale, di qualificazione, di integrazione di filiera e aggregazione territoriale migliorando il livello di accoglienza e i servizi per turisti e consumatori"
- Azione 1 "Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali"
- Azione 2 "Aiuti agli investimenti delle imprese turistiche"
Il bando ha l’obiettivo di consolidare lo sviluppo delle imprese del commercio e del turismo, tramite agevolazioni agli investimenti innovativi rivolti al miglioramento e adeguamento delle strutture.
Beneficiari
Sono ammesse a beneficiare delle sovvenzioni le piccole, medie e microimprese (definite come tali dalla normativa comunitaria e nazionale), singole e/o associate, anche di nuova costituzione, che esercitano le attività di cui alla L.R. 28/2005 per il commercio
Le PMI inoltre devono:
a) essere ubicate nel territorio regionale;
b) essere regolarmente censite presso la CCIAA, e devono esercitare un’attività economica di cui alla “Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007” identificata come prevalente per l’unità locale che realizza il progetto (per le imprese di nuova costituzione tale requisito dovrà essere dimostrato in fase di rendicontazione del progetto).
c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Spese ammissibili
Le spese di investimento ammissibili comprendono, al netto di imposte, tasse e altri oneri:
l’acquisto e la costruzione di fabbricati nella misura massima del 50% del totale dell’investimento complessivo ammissibile. Non è ammissibile il solo acquisto di un immobile esistente.
l’acquisto del suolo aziendale nella misura massima del 10% del totale dell’investimento complessivo ammissibile. Non è ammissibile il solo acquisto del suolo aziendale;
l’ampliamento e la ristrutturazione di immobili funzionali all’attività;
investimenti per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza dell’esercizio commerciale, , sia interventi interni e/o esterni, finalizzati a riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell’esercizio commerciale;
l’acquisto di impianti, macchinari, arredi, attrezzature;
l’acquisto di hardware e software;
le spese per l’adeguamento alle normative vigenti con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori ed alla sicurezza e accessibilità alle persone disabili;
le spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell’investimento complessivo ammissibile.
Per interventi edilizi ed impiantistici, anche già realizzati, dovrà essere allegato un preventivo/consuntivo dei lavori nella forma di computo metrico a misura (con un massimo del 20% di voci a corpo) utilizzando le voci e i prezzi del Bollettino degli ingegneri della Regione Toscana, con indicazione del bollettino di riferimento.
Sono escluse dalle spese di investimento ammissibili le scorte di magazzino e gli automezzi per le attività commerciali non svolte su aree pubbliche, le spese relative a commesse interne di lavorazione, le spese di funzionamento e di parte corrente nonché gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado (compresi i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado).
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione del progetto di investimento si realizza tramite la concessione di un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 75% dell’investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 100.000,00, per le imprese commerciali. L’aiuto è concesso secondo il regime “de minimis”
Presentazione della domanda
Le imprese interessate devono presentare domanda di contributo, redatta utilizzando la modulistica allegata, dal 01.09.2009 al 30.09.2009. La domanda dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R. alla Regione Toscana - Settore Incentivi e Investimenti per il Turismo e il Commercio, Via di Novoli 26- 50127 Firenze, indicando sulla busta la seguente dicitura: P.R.S.E. Azione 1 “Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali”. Fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno accettate domande consegnate a mano.
Valutazione della domanda
La valutazione di ammissibilità delle domande presentatte è finalizzata a verificare la presenza dei seguenti requisiti:
1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. completezza e correttezza formale della documentazione presentata;
3. presenza dei requisiti richiesti al cui al paragrafo 6.2 del bando
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà l’esclusione dalla successiva attività istruttoria della domanda di agevolazione.
La valutazione di merito delle domande presentate verrà effettuata assegnando a ciascuna iniziativa proposta un punteggio calcolato applicando i criteri di valutazione relativi alla:
1. validità tecnica del progetto esecutivo;
2. validità economica e finanziaria del programma di investimento;
3. capacità di rimborso dell’aiuto
A tale punteggio si aggiungerà quello relativo alla sussistenza dei criteri di priorità riportati in allegato al  bando.
All’esito della valutazione delle domande pervenute la Regione Toscana provvederà ad approvare due graduatorie, una per il settore turismo ed una per il settore commercio.

 
15/09/2009 - MICROFINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

CCIAA LUCCA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE IN CONTO INTERESSI SU MICROFINANZIAMENTI

Finalità
Sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali provinciali
Agevolare l’accesso al credito bancario delle imprese per supportare processi di innovazione.
Agevolare il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale, l’internazionalizzazione, la sicurezza dei luoghi di lavoro, il supporto alle politiche commerciali, la razionalizzazione della struttura finanziaria.
Beneficiari
Imprese di tutti i settori, compresa l’agricoltura primaria, escluse quelle operanti nei settori della pesca e dell’ acquacoltura ( non ammesse agli aiuti De Minimis ai sensi dei Regolamenti CE 1998/2006 e CE 1535/2007 )
Imprese esercitate in forma individuale o di società, anche cooperative o consortili ed i consorzi
Requisiti
Fatturato al 31/12/2008 inferiore ad € 2.500.000,00.
Iscritte al Registro Imprese di Lucca, per sede o unità locale.
In regola con il pagamento del diritto annuale e con gli altri pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio ed a Lucca Promos scrl.
Imprese ammissibili ai sensi dei Regolamenti di esenzione De Minimis (CE 1998/2006 e CE 1535/2007).
Condizioni del Finanziamento bancario agevolato
Prestito chirografario (senza garanzie reali): in forma tecniche del mutuo chirografario o del prestito rateale.
Durata pari a 3 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
Rimborso in 24 rate mensili posticipate a partire dal 13° mese dall’erogazione.
Importo fino a € 20.000,00
Tasso fisso per 3 anni: IRS 3Y + spread massimo di 1,25 punti.
Rata mensile
Nessuna spesa di istruttoria pratica
Caratteristiche dell’agevolazione
La Camera di Commercio concede un contributo in conto interessi come rimborso anticipato della quota interessi per il periodo di pre-ammortamento del finanziamento bancario accordato dalle Banche convenzionate in base alle condizioni previste agli art. 3 e 4 della Convenzione.

 

 
09/09/2009 - TREMONTI TER
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

DA CHIARIRE

Con la manovra estiva (D.L. 1° luglio 2009, n. 78) il Legislatore ha inteso introdurre alcune disposizioni per stimolare gli investimenti nel settore produttivo.
In particolare, con l’art. 5, è stata reintrodotta la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, cd. agevolazione Tremonti-ter.
Uno dei requisiti che distinguono la neo misura è che l’oggetto dell’investimento deve essere un bene, macchinario o apparecchiatura, “compreso nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007”.
La divisione 28 della tabella ATECO identifica i produttori di determinate categorie di macchinari.
Tutte le società, ovvero coloro che producono redditi d’impresa, che dovessero acquistare un’apparecchiatura o un macchinario da un produttore riconducibile a tale categoria di attività economica, possono godere dell’abbattimento degli utili, ai fini IRPEF/IRES, pari al 50% dell’investimento effettuato.
L’agevolazione è quindi pari al 50% del valore dell’investimento effettuato successivamente al 1 luglio 2009 ed entro il 30 giugno 2010, senza particolari ulteriori condizioni (relative a calcoli del livello medio di investimento o a cessioni di beni intervenute nel periodo, come previsto dalle precedenti edizioni della “Legge Tremonti”).
Pertanto, la misura è valida esclusivamente per redditi d’impresa, rimangono quindi esclusi i redditi derivanti da lavoro autonomo.
Come è stato osservato in Dottrina (Valerio Artina in Ipsoa), riguardo l’ipotesi di una società di persone, “Se l’unico adempimento connesso a tale agevolazione risulta essere una variazione in diminuzione degli utili in dichiarazione dei redditi (senza alcun adempimento contabile), allo stato attuale persiste in materia ancora un importante dubbio che riguarda la dichiarazione in cui lo stesso dovrà essere indicato.
La misura ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2009 è valida “a decorrere dal periodo d’imposta 2010”.
In accordo con ciò, per gli acquisti agevolabili intercorsi nel periodo d’imposta 2009 (tra 1/07/2009 ed il 31/12/2009 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare) non è dato di sapere con certezza se la variazione dovrà avvenire nel Modello Unico 2010 (redditi 2009) o dovrà attendere il Modello Unico 2011, né, tantomeno, se lo stesso potrà essere fatto valere all’atto del versamento dei relativi acconti o dei relativi saldi”.
Pertanto, si rimane in attesa di conoscere in merito il pensiero dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 
01/09/2009 - CREDITO DI IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Credito d’imposta autotrasportatori, bonus bis in dirittura d’arrivo
Prende forma il “bonus-bis” a favore degli autotrasportatori disposto dal decreto anticrisi. Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per l’attuazione del comma 8-septies dell’articolo 15 del decreto legge 78/2009. In sostanza la norma conferma per il 2009 l’agevolazione per l’autotrasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 112/2008 e consiste nella concessione di un credito d’imposta pari a una quota parte dell’importo della tassa automobilistica pagata per l’anno 2009 per ogni veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per l’esercizio della predetta attività.

La misura del credito spettante è definita applicando alla tassa automobilistica pagata per il 2009 le seguenti percentuali:
·        38,5% per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
·        77% per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

Il credito d’imposta, che può essere usato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24,
·        non è rimborsabile
·        non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’Irap
·        non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir
·        non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Il bonus 2009 è fruibile nel rispetto dei limiti e alle condizioni disposti per gli “aiuti di importo limitato” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, recante le modalità applicative della concessione degli aiuti temporanei previsti dalla “Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, e dalla decisione di autorizzazione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa alla notifica dell’aiuto di Stato n. 248/2009. In pratica è richiesto che il titolare o il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, prima della fruizione del credito d’imposta, predisponga un’apposita dichiarazione sostitutiva in cui attesti l’assenza delle condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti giudicati illegali (cosiddetta “clausola Deggendorf”), nonché il rispetto del limite complessivo di 500.000 euro, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato e degli aiuti cosiddetti “de minimis” fruiti, fissato dalle autorità comunitarie relativamente al triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al Centro operativo di Pescara. Infine, quale adempimento a carico dei soggetti beneficiari, è previsto l’obbligo di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui esso matura e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.
 
 
01/09/2009 - TREMONTI TER 1
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Tremonti-ter: Come funziona la disciplina (agevolazione fiscale 2009/2010)
Si tratta dell’agevolazione che prevede uno sconto Ires pari al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di nuovi macchinari. L’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, comunemente nota come “Tremonti ter”, prevista nel D.L. n. 78/2009, ha trovato conferma nella legge di conversione n. 102/2009. L’Agenzia delle Entrate, all’interno del proprio notiziario del 07.08.2009, ha preliminarmente esaminato la relativa disciplina, ciò in attesa dell’emanazione della necessaria circolare esplicativa delle novità. Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli investimenti agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di applicazione della disposizione. L’art. 5 (“detassazione degli investimenti in macchinari”) della legge n. 102/2009 agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Le attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. La divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione (come quelli utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling, ecc.). Soggetti beneficiari: La possibilità di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a: - persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; - società in nome collettivo e in accomandita semplice; - società di armamento; - società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale consorzi tra imprese; - società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni società cooperative e di mutua assicurazione; - enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; - enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata; - società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività è svolta dalla stabile organizzazione. Sono, viceversa, esclusi dall’ambito applicativo: - Le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art. 32 del Tuir; - gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa; - gli esercenti arti e professioni. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (individuate ai sensi del decreto legislativo 334/1999, come modificato dal Dlgs 238/2005) potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. L’agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita. Per tali soggetti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un atto di convenzione con l’Abi per consentire l’adesione degli istituti di credito alla riduzione degli oneri finanziari e alla rimodulazione dei tempi di pagamento degli importi dovuti dai predetti soggetti che versino in difficoltà finanziaria. Importo e applicazione della detassazione L’agevolazione consiste in una riduzione dell’imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30.06.2010. Il beneficio non opera ai fini Irap.I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010. Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011). La diminuzione d’imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011). Componenti del costo di acquisto Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile. Revoca dell’agevolazione I beni acquisiti mediante la “Tremonti-Ter” non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l’acquisto. Il beneficio fiscale decade se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione non aderenti allo Spazio economico europeo. Momento di rilevanza della disposizione Riguardo l’acquisto rileva il momento di consegna e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse. La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non ai fini dell’agevolazione. Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (a prescindere dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto. In tale ipotesi, fa fede l’ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento del lavoro e l’intera spesa entra nell’anno in cui l’opera è ultimata, indipendentemente dall’inizio lavori. Infine, in caso di costruzione interna si applicano le regole generali sulla competenza (art. 109 del Tuir) riguardo alle spese complessivamente sostenute. (Agenzia delle Entrate, notiziario del 07.08.2009)
 
01/09/2009 - TREMONTI TER 2
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
La «Tremonti-ter»: analogie con precedenti agevolazioni, funzionamento, criticità un’agevolazione sul reddito d’impresa, concessa temporaneamente per incentivare le attività economiche del settore industriale.
Premesse
Lo scenario economico sembra connotato, nell’epoca presente (seconda metà del 2009), da notevoli incertezze, che però, secondo le analisi provenienti da fonti autorevoli, potrebbero già preludere a una prossima ripresa. In tale chiave evolutiva sembra possibile «leggere» l’introduzione di un’agevolazione a valere sul reddito d’impresa, concessa temporaneamente per incentivare le attività economiche del settore industriale con riferimento all’acquisto di macchinari e apparecchiature. È a tale riguardo opportuno circoscrivere in via interpretativa l’ambito di applicazione dell’agevolazione sotto i profili oggettivo, soggettivo e temporale, ponendone in luce i caratteri distintivi rispetto alle «Tremonti» del 1994 e del 2001 e le criticità legate all’imperfetta formulazione della norma.
Il decreto ante-conversione: L’agevolazione fiscale in rassegna è stata introdotta quale «detassazione» corrispondente al 50% del valore degli investimenti agevolabili, con disposizioni assai schematiche che certamente necessitavano dell’integrazione poi apportata nell’iter della conversione in legge. Si evidenziano innanzi tutto le principali similitudini e le differenze rispetto alle «Tremonti» del 1994 e del 2001, che in parte restringono e in parte ampliano l’ambito applicativo della nuova norma agevolativa: - rispetto alle precedenti versioni, l’accesso alla «Tremonti-ter» presuppone che il soggetto produca reddito d’impresa: occorre quindi guardare alle imprese individuali e societarie (soggette all’IRES e all’IRPEF), compresi enti e società di ogni tipo non residenti, nonché agli enti commerciali e agli enti non commerciali, per le eventuali attività d’impresa esercitate in via collaterale; si escludono invece sia artisti e professionisti, sia i percettori di redditi diversi da attività commerciale (e professionale) occasionale; - l’ambito oggettivo è ristretto all’acquisto di macchinari e apparecchiature, secondo l’individuazione operata dalla tabella Ateco; - non è richiesta alcuna stima della media degli investimenti dei periodi d’imposta pregressi, con la quale effettuare il raffronto rispetto agli investimenti di periodo: questi ultimi sono quindi agevolati in toto e il 50% del relativo valore riduce la base imponibile delle imposte sui redditi; - il requisito temporale è stringente, e circoscrive al proprio interno gli investimenti effettuati nella seconda metà del 2009 e nella prima metà del 2010, mentre l’esclusione dal reddito vale a decorrere da quest’ultimo periodo d’imposta: se pure l’investimento viene effettuato nel 2009, quindi, la metà del valore dello stesso assumerà rilevanza, come variazione in diminuzione, nella determinazione del reddito imponibile d’impresa del 2010, ossia al momento della presentazione della dichiarazione fiscale Unico 2011. Nella versione originaria, l’art. 5 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 stabiliva infatti: - al primo comma, l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2007, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (1° luglio 2009) e fino al 30.6.2010: tale esclusione vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010; - al secondo comma, che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17.8.1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21.9.2005, n. 238, possono usufruire del beneficio solamente se è documentato l’adempimento delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti da tale decreto; - al terzo comma, che l’incentivo viene revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
La legge di conversione: La conversione del decreto-legge d’estate a opera della L. 3.8.2009, n. 102, ha comportato alcune sostanziali modificazioni all’impianto originario della «Tremonti-ter», intervenute in sede di riesame da parte della Camera dei Deputati. In particolare: - al primo comma, la detassazione pari al 50% del valore è stata chiaramente riferita agli investimenti in «nuovi» macchinari e apparecchiature, con ciò escludendo tutte le ipotesi di riutilizzo, riattivazione, etc., e sul punto sembrerebbe prevedibile un richiamo alle precedenti interpretazioni ufficiali fornite, in tema di novità degli investimenti, in particolare con riferimento alla «Tremonti-bis» del 2001; - sempre nel primo comma, è stata inserita la precisazione che l’agevolazione « … può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti»: ciò significa che la determinazione degli acconti IRES e IRPEF secondo il metodo previsionale non può in alcun modo tener conto della detassazione, la quale – in toto, per l’intero ammontare agevolato – ricadrà sul saldo delle imposte sui redditi dovuto entro il termine per il versamento del saldo (presumibilmente, salvo modifiche, 16 giugno, ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; - il nuovo comma 3-bis stabilisce poi, quale ulteriore ipotesi di revoca del beneficio (insieme alla cessione dei beni e alla destinazione extra-aziendale prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto) la cessione dei cespiti « … a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo». In ogni caso quindi, non solamente all’interno dell’arco temporale compreso tra l’acquisto e il secondo periodo d’imposta successivo (rectius, l’inizio del secondo periodo d’imposta), la cessione ai soggetti nominati viene sanzionata con la revoca – e il conseguente recupero ai fini fiscali – dell’agevolazione concessa, si ritiene seguendo regole non dissimili da quelle già operanti per la «Tremonti» del 2001. Si evidenzia che, secondo la testuale formulazione normativa, non assumerebbe invece rilevanza alcuna quale ipotesi di revoca la cessione diretta, anche al di fuori dei predetti limiti temporali, a soggetti extraeuropei; - il nuovo comma 3-ter comporta un ulteriore «premio» fiscale per gli « … aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (…)», a fronte dei quali « … si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi»: per tale agevolazione orientata a favorire l’«irrobustimento» delle imprese (con capitale sia proprio che di terzi, ottenuto tramite finanziamenti), è opportuno il rinvio alle precisazioni che verranno fatte più avanti, con il supporto dei documenti relativi ai lavori preparatori della legge di conversione; - infine, il nuovo comma 3-quater dispone che, «al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (…), un’apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti». La ratio della previsione normativa è evidentemente in linea con le richiamate disposizioni fiscali di favore, ma a tale riguardo occorrerà attenderne la concreta attuazione, previa stipula della convenzione e, soprattutto, guardando caso per caso alla disponibilità degli istituti di credito.
L’ambito oggettivo: quali sono i beni rilevanti? La tabella Ateco 2007 classifica nella divisione 28 i beni cui l’agevolazione del 2009 appare in primo luogo rivolta; a tale riguardo, le note esplicative precisano che la divisione include: - la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; - gli apparecchi fissi e mobili o portatili, a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico; - la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. Questa divisione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche; - la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling, etc. La divisione invece esclude la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (inclusa nella divisione 25), nonché di apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell’energia elettrica (divisioni 26 e 27) e di veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30). Occorre a tale riguardo evidenziare che la tabella Ateco contiene dei «codici attività», essendo finalizzata alla puntuale individuazione, per l’appunto, delle attività economiche, e non di particolari tipologie di beni. La «Tremonti-ter» opera evidentemente da due lati, favorendo fiscalmente l’investimento in capo all’impresa acquirente, ma contestualmente beneficiando in via indiretta il settore economico (e il particolare ambito di attività) nel quale opera l’impresa produttrice. A tale riguardo, se per quest’ultima può farsi riferimento sic et simpliciter al «codice attività», per l’utilizzatore dovrebbe essere valorizzata la tipologia di «macchinario», prescindendo dall’avvenuto acquisto direttamente dal produttore (esercente l’attività compresa nel codice Ateco), ovvero da altri soggetti, anche non imprenditori, purché si tratti di beni in possesso del requisito della novità, secondo le precisazioni ufficiali fornite per la «Tremonti-bis».
Il requisito soggettivo: Come si è visto, i soggetti agevolati possono essere solamente quelli rientranti tra i percettori di reddito d’impresa. Si impone a tale riguardo qualche precisazione, atteso che non vi è una perfetta coincidenza tra la figura civilistica dell’«impresa» e l’ambito (più vasto) del «reddito d’impresa» circoscritto dal TUIR. Tale disallineamento, per quanto è possibile valutare, sfavorisce in particolare il confinante ambito del lavoro autonomo (artistico/professionale), la cui determinazione analitica non giunge alle possibilità offerte dal regime d’impresa, e che ciò nonostante viene ricondotto tra le attività economiche organizzate ai fini dell’IRAP. Nelle pagine che seguono si tenterà comunque di porre in evidenza i criteri distintivi tra impresa e lavoro autonomo, al di là degli auspici (provenienti da rappresentanti dei professionisti) nel senso di una possibile estensione soggettiva del beneficio. .
L’esclusione dei professionisti dall’ambito soggettivo dell’agevolazione: A parere di chi scrive, il vigente regime tributario risulta sperequato a più livelli, giacché esso discrimina: - i soggetti IRPEF (lavoratori dipendenti e assimilati, professionisti e assimilati, piccole imprese individuali) rispetto ai soggetti IRES, questi ultimi dotati di maggiori possibilità quanto all’analiticità del reddito e all’accesso a istituti tributari speciali (ad esempio, il consolidato), nonché di un’aliquota d’imposta fissa e abbastanza moderata; - (omettendo i lavoratori dipendenti, soggetti a regole peculiari con il sistema della sostituzione d’imposta) gli artisti/professionisti rispetto agli imprenditori, questi ultimi – sia in campo IRPEF che in campo IRES – pur sempre soggetti a un regime teso a riconoscere un più ampio ventaglio di spese inerenti, e ammessi ad agevolazioni come, per l’appunto, la nuova «Tremonti-ter». Limitando l’analisi alla sperequazione tra professioni e imprese, che appare rilevante ai fini che qui interessano, si osserva che il professionista risulta doppiamente svantaggiato rispetto all’impresa, perché se possiede un’autonoma organizzazione (ossia un apparato «strumentale») esso è inciso dall’IRAP, e per tale organizzazione, cioè per i beni strumentali acquistati, non può godere di agevolazioni fiscali. Lo stesso bene/investimento, quindi, che per l’impresa può dar luogo alla «detassazione», per il professionista si rivela «pericoloso», in quanto può far sorgere il presupposto impositivo IRAP.
Il requisito temporale: Come si è visto sopra, gli investimenti in macchinari e apparecchiature possono rientrare nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente se sono effettuati nella seconda metà del 2009 e nella prima metà del 2010, mentre l’esclusione dal reddito vale a decorrere da quest’ultimo periodo d’imposta. Ciò comporta che, nel caso in cui l’investimento venga effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, ovvero dal 1° gennaio al 30 giugno 2009, il 50% del valore dello stesso assumerà rilevanza, come variazione in diminuzione, nella determinazione del reddito imponibile d’impresa del 2010, cioè al momento della presentazione di Unico 2011. Per quanto riguarda il momento nel quale l’investimento può considerarsi perfezionato, è opportuno fare richiamo alla prassi interpretativa riferita alla «Tremonti-bis» (circolare n. 90/E del 2001), precisando che tale momento risiede, in conformità al principio di competenza e trattandosi sempre di beni mobili, nel momento della consegna o della spedizione.
L’imputazione temporale degli investimenti: L’imputazione temporale degli investimenti richiede alcune puntualizzazioni, ma in tale questione possono assistere le indicazioni già espresse, per la «Tremonti-bis» del 2001, dall’Agenzia delle Entrate e dall’Assonime, che sono già state oggetto di esame in altra parte della presente monografia. Atteso che, come poco sopra rammentato, per i beni mobili la data della cessione coincide con quella di consegna o spedizione, non vengono più a porsi i rilevanti problemi che caratterizzavano la realizzazione di beni (immobili) tramite contratto di appalto, i cui costi assumevano rilevanza in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL). Non può tuttavia escludersi la possibilità di avere determinati macchinari realizzati nel corso di più esercizi/periodi d’imposta, né, naturalmente, la facoltà dell’acquisizione di beni in leasing, il cui trattamento – come da uniforme prassi dell’Amministrazione – deve intendersi parificato a quelli acquisiti direttamente in proprietà. Valorizzando le conclusioni espresse dall’Assonime nella propria circolare n. 30 del 5.4.2002, può affermarsi che le acquisizioni mediante appalto per i quali le condizioni di definitività si realizzino all’interno del periodo agevolato (1° luglio 2009 – 30.6.2010), dovrebbero intendersi «realizzati» quali investimenti in tale periodo. Per quanto attiene al leasing, sulla base delle indicazioni espresse in materia di «Tremonti-bis», l’agevolazione dovrebbe ritenersi spettante unicamente all’utilizzatore (e non al concedente) con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il bene era consegnato. Nel caso del leasing con clausola di prova a favore del locatario, per stabilire il momento rilevante ai fini dell’imputazione temporale dell’investimento occorre invece aver riguardo alla dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario stesso (2).
Il requisito della novità: Così come per le precedenti versioni del 1994 e del 2001, ai fini dell’accesso all’agevolazione del 2009 si impone la verifica del requisito della novità dei beni: è a tale riguardo opportuno evidenziare che la normativa più recente non contempla, come invece nello schema dell’art. 4, quarto comma, della L. n. 383/2001, l’assimilazione ai beni «nuovi» di ipotesi quali il completamento di opere sospese, nonché l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di beni già esistenti. Si tratta pertanto di un requisito di novità «assoluta», che farebbe venir meno anche le eventuali ipotesi elusive finalizzate a un «refreshing» dell’acquisto: in tale scenario, insomma, il bene acquistato – ad esempio – nel 2008 non potrebbe consentire l’accesso al beneficio se trasferito dopo il 1° luglio 2009 a una società di nuova costituzione (magari controllata dai soci della società cedente, o a essa comunque riconducibile), giacché verrebbe soddisfatto il requisito temporale, ma non anche quello della novità. Secondo le osservazioni dell’Assonime, poste in evidenza nel commentare l’agevolazione del 2001, il requisito della novità veniva a coincidere con il concetto di bene mai utilizzato in precedenza da altri soggetti, imprenditori o privati. Il vincolo assume per la «Tremonti-ter» un carattere ancora più stringente, data appunto l’assenza di ipotesi «similari» a quella dell’acquisto del cespite «nuovo». Rimane però un problema, relativo alla condizione sulla quale il concetto di «novità» viene a fondarsi: non si tratterebbe, secondo l’Assonime, del primo «sorgere» del bene (neo-prodotto), bensì della caratteristica del bene medesimo di non essere mai stato utilizzato prima; risulterebbero pertanto irrilevanti gli eventuali passaggi del bene medesimo anteriori alla sua entrata in funzione, purché fosse rispettato il criterio del «primo utilizzo», che esaurirebbe la funzione dell’investimento ai fini dell’agevolazione. Solo un soggetto, infatti, può fruire della detassazione; per inciso, tale impostazione interpretativa risulta coerente con l’ipotesi dell’acquisizione del bene tramite contratto di leasing, necessariamente preceduta dall’acquisto del cespite nuovo presso il produttore o il rivenditore. Sempre seguendo la logica dell’Assonime, il bene agevolato potrebbe anche rimanere inutilizzato dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 e successivamente senza che ciò comporti alcuna conseguenza agli effetti del meccanismo agevolativo. Non si verificherebbe quindi alcuna ipotesi di disinvestimento se il bene, acquistato nel predetto periodo, dovesse rimanere inattivo. Va detto che, in verità, l’agevolazione non appare condizionata da alcuna condizione di «operatività» o di effettiva strumentalità del bene nella produzione: in ipotesi, esso potrebbe pertanto rimanere improduttivo, e la società anche non operativa (salva l’applicazione delle norme speciali riguardanti le società di comodo, di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994, e s.m.i.), e comunque la detassazione verrebbe «incassata», con eventuale rilevanza sulle perdite d’impresa riportabili. Dato il carattere opzionale che l’agevolazione dovrebbe possedere, il bene agevolabile inutilizzato potrebbe anche essere mantenuto dall’impresa acquirente in «regime di novità» e nuovamente ceduto, nel corso del periodo agevolato, a un altro soggetto agevolabile. Come è stato già evidenziato, con il supporto delle riflessioni dell’Assonime, relativamente alla «Tremonti-bis», anche per la nuova agevolazione del 2009 dev’essere brevemente esaminata la questione della costruzione di «nuovi» beni strumentali anche mediante l’utilizzo di parti «vecchie», cioè già entrate in funzione. Si rammenta che a tale riguardo l’Agenzia delle Entrate aveva risposto positivamente (3), con indicazioni condivise dall’Associazione, in particolare riguardo il caso delle c.d. «autovetture a km Zero», immatricolate e iscritte nel pubblico registro automobilistico a nome del concessionario, ma destinate alla vendita e classificate nel magazzino. Se tale orientamento dovesse essere mantenuto, anche un macchinario o un’apparecchiatura costruiti impiegando parti «vecchie» dovrebbero consentire l’accesso al beneficio.
 
29/07/2009 - DETRAZIONI FISCALI PER ACQUISTO DI MOBILI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Detrazione fiscale per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer
L’importo massimo detraibile va riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, purché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997, il diritto all’incentivo va riconosciuto più volte, difatti, l’importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. E’ questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 16.07.2009, che contiene istruzioni su soggetti ammessi al “bonus arredi”, beni agevolabili, adempimenti, tipo di interventi e ammontare della spesa. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative ha, quindi, diritto per ciascuna di esse all’ulteriore sconto Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotto dal “decreto incentivi” (D.L. n. 5/2009). Ciò a patto di essere in regola con gli adempimenti necessari per fruire del bonus del 36%, cui la nuova detrazione - pari al 20%, con tetto di spesa a 10mila euro - è legata a doppio filo.
Beneficiari e beni agevolabili: Possono usufruire della detrazione i contribuenti che acquistano mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° luglio 2008. E’ però necessario essere in regola con tutti gli adempimenti richiesti per l’accesso al bonus ristrutturazioni e aver acquistato i beni - con bonifico bancario o postale da cui risulta causale e codice fiscale di entrambe le parti - nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009. Il “bonus arredi” non spetta relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, dato che per questi è prorogata fino al 2010 la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 (L 296/2006). Quest’ultimo sconto – che non può superare i 200 euro per apparecchio - è però cumulabile con la nuova detrazione. Interventi edilizi cui è legata la nuova detrazione: La circolare individua poi gli interventi che sono presupposto per usufruire della nuova agevolazione. Quest’ultima, in particolare, è strettamente ancorata a lavori di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) eseguiti su unità immobiliari residenziali: essa non può dunque essere ammessa relativamente a interventi di ristrutturazione su parti comuni, di manutenzione ordinaria di singole abitazioni o finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Pertanto l’agevolazione è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Spesa detraibile: La detrazione, da calcolare su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro, è ripartita tra i contribuenti che partecipano alla spesa in cinque quote annuali di pari importo. A chi esegue lavori su più unità abitative è riconosciuto il diritto di accedere più volte al beneficio: il tetto di spesa pari a 10mila euro, infatti, dovrà essere riferito a ciascuna abitazione oggetto di ristrutturazione.
 
13/07/2009 - PRODUZIONE DI ENERGIA DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
Fisco in versione bio per gli agricoltori che investono sulle energie pulite. Con la circoalre 32/E del 6 luglio, l’agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina fiscale delle attività di produzione e vendita di elettricità, calore, carburanti e prodotti chimici. Chiarimenti anche sulla tariffa incentivante percepita dagli imprenditori del fotovoltaico e sui certificati verdi. In particolare, al centro del documento di prassi ci sono le novità introdotte dalla Finanziaria 2006 e da diverse disposizioni successive, che hanno fatto rientrare nella categoria delle attività agricole connesse sia la generazione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche sia la realizzazione di carburanti e altri prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti in larga misura dal fondo. A questo proposito, vale la pena precisare che per fonti agroforestali si intendono le biomasse, ossia la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine agricola, tra cui rientrano, per esempio, le sostanze legnose che si ottengono dalla legna da ardere e i pellet ricavati dalla segatura. Le fonti fotovoltaiche sono, invece, i moduli o pannelli che convertono l’energia solare in energia elettrica. Nella categoria dei carburanti derivanti da produzioni vegetali sono inclusi, tra gli altri, il bioetanolo, il biodiesel e il biogas, mentre i prodotti della cosiddetta chimica verde sono i biopolimeri, le bioplastiche e gli altri materiali fabbricati usando amido e miscele di amido.

Reddito agrario o d’impresa?
Questa classificazione ha un ruolo di primo piano agli occhi del Fisco, per il quale dalle attività agricole connesse deriva un reddito agrario e non d’impresa. La differenza non è di poco conto: il reddito agrario, infatti, non viene calcolato su base analitica, facendo un confronto puntuale tra ricavi e costi, ma su base catastale, applicando tariffe d’estimo stabilite per ogni qualità e classe, così come stabilito dall’articolo 34 del Tuir. Se fino al 2006 questo sistema fiscale rappresentava il regime naturale esclusivo per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che svolgono attività agricola, a partire dal 1° gennaio 2007 la determinazione catastale del reddito agrario è stata resa opzionale anche per le società di persone, per quelle a responsabilità limitata e per le cooperative espressamente qualificate come società agricole.

Criterio di prevalenza all’opera
La tassazione del reddito su base catastale è però possibile solo se le attività agricole connesse vengono svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali. Stando al tenore letterale della norma (articolo 1, comma 369, della Finanziaria 2007), questo concetto dovrebbe valere soltanto per la produzione di carburanti e prodotti chimici, mentre in realtà è considerato valido anche per la generazione di elettricità e calore da fonti rinnovabili, che sono state assimilate per legge alle attività agricole connesse. In sostanza, per tutte le attività verdi svolte dagli agricoltori è sempre necessario fare un confronto quantitativo fra i prodotti usati nello svolgimento delle attività connesse e ricavati dal fondo e quelli acquistati da terzi. Se questo paragone non è possibile a causa della natura particolare dei beni, si fa riferimento al rapporto tra il loro valore normale e il costo dei prodotti estranei all’impresa. Ancora, se le materie utilizzate nella produzione non hanno un valore stimabile, come nel caso dei residui zootecnici, si farà una comparazione a valle del processo produttivo tra l’energia derivante dai prodotti propri e quella ricavata dai prodotti comprati da terzi.

L’eccezione del fotovoltaico
Un’eccezione, da questo punto di vista, è rappresentata dalla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità o calore senza ricorrere all’uso di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, del bosco o dall’allevamento di animali. Si tratta di un’attività agricola connessa di natura atipica, che ha reso necessario individuare criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf). In sintesi, stando a queste indicazioni, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli producono sempre reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata. La produzione di energia che supera questa soglia è considerata produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti seguenti:  
·        se deriva da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti
·        se il volume d’affari legato all’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw
·        entro il limite di 1 mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l’agricoltore deve dimostrare di avere almeno un ettaro di terreno riservato all’attività agricola.
Al di là di questi tre casi, invece, il reddito derivante dalla produzione e vendita di energia costituisce reddito d’impresa, anche se solo per la parte eccedente i limiti ministeriali.

Com’è tassata la tariffa incentivante
Dal rispetto dei parametri del Mipaaf dipende anche la disciplina fiscale della tariffa incentivante erogata dal Gestore del sistema elettrico (Gse) agli agricoltori che producono elettricità col sistema fotovoltaico. Un incentivo di importo decrescente e di durata ventennale previsto per reintegrare i costi di investimento e di esercizio degli impianti. Più precisamente, per quanto riguarda le imposte dirette, la tariffa incentivante è irrilevante se percepita da un imprenditore agricolo, una società semplice, un ente non commerciale o una società agricola titolare di reddito agrario. La quota di tariffa eventualmente riferibile all’energia prodotta oltre i limiti fissati dal ministero risulta, invece, rilevante come contributo in conto esercizio, mentre l’incentivo è interamente rilevante se è incassato da società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ma producono oltre i limiti fissati dal ministero, o da società di capitali o di persone che non hanno scelto questa modalità di tassazione del reddito. Inoltre, per società di persone, Srl e società cooperative, la tariffa è sempre soggetta alla ritenuta del 4%, anche quando l’impresa ha optato per la definizione del reddito su base catastale, mentre nei confronti di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, la ritenuta va operata soltanto in relazione alla parte di produzione di energia che va oltre i limiti richiesti affinché l’attività possa essere considerata agricola. Pertanto, il Gse deve acquisire, nel momento in cui corrisponde la tariffa, una dichiarazione resa dal fornitore attestante se l’energia è prodotta in regime d’impresa o meno. Sul fronte dell’Iva, infine, la tariffa incentivante è fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

La disciplina fiscale dei certificati verdi
La circolare dedica spazio anche al trattamento tributario dei certificati verdi, titoli emessi dal Gse per certificare la qualità e quantità di energia generata da fonti rinnovabili, negoziabili in un apposito mercato elettrico. Questi titoli sono considerati beni immateriali strumentali così come, per esempio, le licenze e le concessioni. Di conseguenza, il loro trasferimento da parte degli agricoltori sconta l’Iva con aliquota ordinaria. Sul fronte delle imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi rientrano nel reddito calcolato su base catastale se il produttore agricolo è titolare di reddito agrario, mentre sono considerati plusvalenze se riferibili a una produzione energetica che va oltre i parametri indicati dal Mipaaf e che, quindi, genera reddito d’impresa.

Iva e Irap sulle cessioni di energia
Nell’ultimo capitolo, la circolare inquadra ai fini Iva e Irap le cessioni di elettricità da fonti verdi effettuate dagli agricoltori.
Per quanto riguarda l’Iva, torna applicabile l’aliquota ridotta del 10% prevista - dal punto 103) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 - per le cessioni di energia effettuate: per uso domestico; per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque; ai clienti grossisti, ecc.
Con riguardo all’Irap, si applica l’aliquota ridotta dell’1,9% per la parte di reddito determinata catastalmente, quella ordinaria del 3,9% per la parte di reddito relativa alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.
 
 
06/07/2009 - AIUTI UE
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
MICROFINANZIAMENTI AD IMPRESE E DISOCCUPATI
La Commissione europea ha proposto oggi di istituire un nuovo strumento di microfinanza per fornire microcrediti alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa. Lo strumento avrà una dotazione iniziale di 100 milioni di euro che potrebbero lievitare a più di 500 milioni di euro nell’ambito di un’iniziativa congiunta con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare il gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei). Nella Ue per microcredito si intendono prestiti di valore inferiore a 25.000 euro. Lo strumento ha la vocazione di aiutare le microimprese che danno lavoro a meno di 10 persone (91% di tutte le imprese europee) e le persone disoccupate o inattive che intendono diventare lavoratori autonomi ma non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari. La proposta della Commissione sarà discussa nell’ambito della procedura di codecisione dagli Stati membri e dai ministri riuniti in sede di Consiglio (con votazione a maggioranza qualificata) e dal Parlamento europeo. La Commissione si attende che il nuovo "strumento di microfinanziamento Progress" sia operativo nel 2010.
 
29/06/2009 - INVESTIMENTI DETASSATI
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese

MACCHINARI, INVESTIMENTI DETASSATI.

Detassazione per gli investimenti in macchinari e attrezzature, se acquistati entro il 30 giugno del prossimo anno, per le aziende a reddito di impresa, con esclusione delle categorie dei professionisti e dei produttori agricoli e con l’obbligo di certificazione per le imprese a rischio di incidenti connessi all’utilizzo di sostanze pericolose.
Ambito soggettivo: per quanto emerge dal comma 1 del citato articolo 5 l’agevolazione è destinata ai soggetti che determinato il proprio reddito con i criteri del reddito d’impresa di cui agli articoli 55 e seguenti del dpr 917/1986 (Tuir) con esclusione dei professionisti e dei produttori agricoli. Non assume alcuna rilevanza la forma giuridica del soggetto, possono essere agevolate sia le società di capitali che le imprese individuali. Un vincolo in più è destinato ai soggetti titolari di attività “industriali” i quali devono certificare l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disposte dal DLGS 17/08/1999 n. 334 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi all’utilizzo di sostanze pericolose di cui all’allegato I del medesimo decreto. Ambito oggettivo: gli acquisti agevolabili riguardano macchinari ed apparecchiature individuabili nel raggruppamento 28 del codice ATECO 2007, si tratta di macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione, incluse apparecchiature fisse e mobili o portatili, a prescindere dalle attività destinatarie, comprese quelle speciali destinate al trasporto di passeggeri o merci e, addirittura quelle utilizzate nei parchi divertimenti e nelle sale giochi. Nel testo non c’è alcun riferimento al titolo di possesso (acquisto-leasing-noleggio) ed al fatto che il bene debba essere nuovo od usato. Infine la norma prevede che i beni debbano rimanere in azienda almeno fino al secondo periodo di imposta successivo a quello dell’acquisto.
 
 
06/06/2009 - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
Categoria: Finanziamenti ed Agevolazioni Alle Imprese
ACQUISTO ALLOGGIO CONTIGUO, PUO’ SPETTARE AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
È possibile acquistare un immobile adiacente all’abitazione principale usufruendo delle agevolazioni prima casa a patto che gli alloggi accorpati vadano a costituire un’abitazione unica e non di lusso. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire dell’agevolazione anche se l’immobile principale è stato acquistato senza i benefici previsti per l’abitazione principale poiché la norma agevolativa non era ancora entrata in vigore. L’Agenzia ha, pertanto, ritenuto agevolabili, l’acquisto di un immobile contiguo o porzione adiacente da accorpare ad un’abitazione già posseduta. Per godere delle agevolazioni prima casa in ogni caso il contribuente deve essere in possesso di tutti gli altri requisisti previsti dalla norma e in particolare, l’immobile deve essere ubicato nel comune di residenza, il contribuente non deve essere titolare di altri diritti reali su immobili presenti nello stesso comune, diversi dall’abitazione da ampliare, e non deve aver usufruito delle agevolazioni prima casa per immobili diversi da quello da ampliare. Per l’accesso al regime di favore è necessario che l’abitazione risultante dalla riunione conservi le caratteristiche non di lusso (Decreto del 02.08.1969). Nel caso di specie, ha rilevato la stessa Agenzia la peculiarità rispetto alla fattispecie che ha formato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 38/2005 è data dalla novità nel godimento dell’agevolazione prima casa: L’abitazione da ampliare, infatti, è stata precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, giacché tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente ratione temporis. Tenuto conto della evidente volontà del legislatore di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, a parere delle Entrate l’agevolazione spetta anche nel caso di specie, purché i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso. La verifica di ciò compete all’Ufficio locale, anche sulla base delle risultanze catastali, della contiguità degli immobili e della loro consistenza, complessivamente considerata.Naturalmente, ha concluso l’Agenzia delle Entrate anche nel caso esaminato occorre comunque la ricorrenza di tutti gli altri requisiti di cui alla Nota II bis, posta in calce all’articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al TUR, vale a dire l’ubicazione dell’immobile nel comune di residenza, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune, diversi dall’alloggio da ampliare, la novità nel godimento dell’agevolazione “prima casa”. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 142/E del 04.06.2009)