News

10/11/2009 - IVA
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

Iva: Per l’impresa di costruzioni la vendita di fabbricati non è operazione accessoria

Nel calcolo del pro-rata ci va anche la vendita dei fabbricati.
La vendita, da parte dell’impresa di costruzione, di fabbricati costruiti per proprio conto non può essere considerata un’operazione immobiliare accessoria, dal momento che costituisce il prolungamento diretto, necessario e permanente dell’attività dell’impresa stessa.
Tale situazione, naturalmente, si ripercuote in materia di pro-rata IVA.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. IV, n. C-174/08 del 29.10.2009)

 
10/11/2009 - NOVITA’ IVA PER OPERAZIONI COMUNITARIE
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

Nuove formalità Iva dal 2010 non ancora recepite dal Legislatore italiano

Dal 1° gennaio 2010 aumentano le formalità e gli obblighi per i contribuenti italiani che lavorano con l’estero.
L’entrata in vigore della direttiva sui servizi internazionali, peraltro non ancora recepita nel nostro paese, costringerà imprese e professionisti che hanno in corso rapporti con soggetti non residenti e ai quali forniscono prestazioni di servizi, ad informarsi della loro posizione giuridica prima di emettere la fattura.
Infatti, il trattamento sarà diverso a seconda se le prestazioni sono rese a privati consumatori ovvero a soggetti passivi non residenti: nel primo caso i servizi saranno soggetti a Iva in Italia, nel secondo l’imposta sarà applicata nel Paese del cliente.
In questa ultima situazione il prestatore italiano, pur non dovendo addebitare l’Iva dovrà, comunque, rispettare alcuni obblighi che sono imposti dalla direttiva 2008/08.
Vale a dire:
- dovrà emettere una fattura richiamando il titolo e la norma di non assoggettamento a imposta in Italia;
- dovrà riportare il numero di partita Iva del cliente se comunitario;
- sarà, inoltre, obbligato a compilare il nuovo modello Intrastat per i servizi resi a soggetti stabiliti in altri paesi Ue in cui gli stessi dovranno assolvere l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile.
Cambia anche il concetto di soggetto passivo che dal prossimo anno includerà pure gli enti, indipendentemente dalla circostanza che agiscano nell’ambito della loro attività istituzionale ovvero di quella commerciale.
Di particolare importanza sarà, quindi, individuare la categoria a cui appartiene il cliente e se lo stesso acquista il servizio come soggetto passivo o come privato consumatore.
Infatti, se si tratta di un soggetto passivo estero, la prestazione non sarà territorialmente rilevante in Italia.
Al contrario, se il cliente è un privato consumatore o un soggetto passivo che non agisce in quanto tale, la tassazione avverrà in Italia, paese del prestatore. Ad esempio, se un’impresa italiana renderà un servizio a una società estera di qualsiasi tipo, la semplice qualificazione soggettiva del committente comporta che il servizio non deve essere assoggettato a Iva in Italia ma segue la regola della tassazione nel Paese del cliente che, se comunitario, applicherà il sistema del reverse charge.
Complessa può risultare l’individuazione della posizione del cliente quando lo stesso è una persona fisica.
Per non correre rischi, quindi, sarà opportuno che il prestatore si faccia rilasciare una dichiarazione dal cliente non residente che la prestazione è ricevuta nell’ambito di un’attività economica.
Ad esempio, un avvocato italiano che assiste un imprenditore francese in una causa di divorzio dovrà sempre assoggettare ad Iva la prestazione, giacché il servizio viene reso nei confronti non di un soggetto passivo d’imposta ma di privato consumatore, e va tassato nel Paese del prestatore.
Invece la stessa prestazione legale, resa in una controversia aziendale, sarà fuori campo Iva in Italia giacché tassata in Francia.

 
29/10/2009 - IVA 2010
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

Bozza del modello Iva: Online la versione provvisoria della dichiarazione 2010

La bozza del modello Iva 2010 è arrivata in anticipo online per consentire ai contribuenti di familiarizzare con le novità.
Meno pagine e righi, struttura più snella e quadri semplificati.
Tra le più significative, è emersa l’eliminazione del quadro VG, riservato fino all’anno scorso ai contribuenti in regime speciale, che ora possono usare la nuova versione del quadro VF.
Versione ampliata anche per il quadro VA, che contiene le informazioni generali sull’attività svolta.
In particolare, confluiscono nel quadro VE i dati sulle operazioni attive con l’estero, mentre finiscono nel VF quelli sulle operazioni passive.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 27.10.2009 ha informato che la dichiarazione dell’Iva per il 2010 diventa più facile da compilare mediante la soppressione di una serie di passaggi intermedi usati per i calcoli, come i righi di riporto con i subtotali che lasciano spazio direttamente ai totali.
La bozza del modello Iva 2010, insieme alla sintesi delle principali novità, è, quindi, consultabile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, alla voce “Modulistica”.
Le novità del modello
La bozza del modello di dichiarazione IVA/2010 presenta diverse novità che riguardano principalmente la sua struttura.
Per migliorare l’esposizione dei dati richiesti e semplificare le modalità di compilazione dei vari quadri di cui si compone il modello di dichiarazione annuale Iva, sono state apportate le modifiche di seguito illustrate.
Frontespizio
- sono stati soppressi i campi riservati all’indicazione della residenza anagrafica (persone fisiche) e del domicilio fiscale (persone giuridiche).
Nel riquadro previsto per l’indicazione dei dati anagrafici del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, la compilazione dei predetti campi viene richiesta esclusivamente ai soggetti residenti all’estero
- è stato soppresso il campo “codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione”destinato ai soggetti non residenti che operavano in Italia sia mediante stabile organizzazione che tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale.
- introduzione del riquadro riservato alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo contabile.
La compilazione del riquadro viene prevista solo ai fini della nuova disciplina introdotta in materia di compensazione del credito Iva annuale dal D.L. n. 78/2009.
Quadro VA
Il quadro VA del modello IVA/2010 è costituito da 2 sezioni
- il rigo VA3 modello IVA/2009, che richiede la ripartizione degli acquisti registrati nell’anno, è stato collocato nell’ambito del quadro VF, rigo VF24
- è stato eliminato il rigo VA4 modello IVA/2009, riservato ai soggetti che si avvalgono della facoltà di versare trimestralmente l’imposta relativa alle operazioni di subfornitura (art. 74, comma 5 del DPR n. 633/1972).
Il versamento della predetta imposta deve essere effettuato utilizzando specifici codici tributo.
- il rigo VA7 modello IVA/2009, riservato all’indicazione delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale (art. 34-bis del DPR n. 633/1972), è stato collocato nell’ambito della nuova sezione 3 del quadro VF, rigo VF55
- il contenuto della sezione 2 del quadro (modello IVA/2009), riguardante l’effettuazione di operazioni esenti occasionali o di cessioni occasionali di beni usati, è stato collocato nella nuova sezione 3 del quadro VF, righi VF53 e VF54
- il contenuto della sezione 3 del quadro (modello IVA/2009), riguardante l’esposizione delle operazioni intracomunitarie, delle esportazioni, delle importazioni e delle operazioni da e nei confronti di San Marino, è stato collocato nell’ambito dei quadri VE (rigo VE30) e VF (rigo VF23)
- il rigo VA42 modello IVA/2009, riservato all’indicazione dei dati relativi all’adeguamento Iva studi di settore, è stato soppresso.
Il dato sarà esposto nell’ambito del modello Unico.
Quadro VE
Il quadro VE del modello IVA/2010 è costituito da 5 sezioni
- nella sezione 1 sono stati eliminati i righi da VE10 a VE12 modello IVA/2009. Si tratta di righi di sommatoria parziale relativa agli importi esposti nei righi che compongono la sezione
- la sezione 2 ora si compone di 3 righi, che richiedono l’esposizione dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni attive effettuate, suddivise in base all’aliquota d’imposta applicata (4%, 10%, 20%)
- è stata creata una nuova sezione 3 dove sono determinati i totali dell’imponibile (rigo VE23) e dell’imposta (rigo VE25) relativi alle operazioni evidenziate nelle precedenti sezioni 1 e 2
- nell’ambito della nuova sezione 4 (sezione 3 modello IVA/2009), il rigo VE30 è ora composto da più campi necessari per l’esposizione dettagliata delle operazioni che danno diritto a plafond, l’anno scorso evidenziate anche nella sezione 3 del quadro VA
- nel rigo VE36 è stato introdotto un campo specifico per l’esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (Iva per cassa)
- la nuova sezione 5 (sezione 4 modello IVA/2009) è costituita dal rigo VE40 dove va indicato il totale delle operazioni attive effettuate (volume d’affari). Rispetto allo scorso anno è stato eliminato il rigo VE41 (totale imposta) che costituiva di fatto il semplice riporto del dato già indicato nel rigo VE25.
Quadro VF
Il quadro VF del modello IVA/2010 è costituito da 3 sezioni.
- nella sezione 1 è stato eliminato il rigo VF12 modello IVA/2009.
Si tratta di un rigo di sommatoria parziale relativa agli importi esposti nei righi che compongono la sezione
- è stata istituita la sezione 2 dove è richiesta l’indicazione del totale degli acquisti e delle importazioni registrati, delle variazioni e degli arrotondamenti e del totale dell’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni imponibili.
Nella sezione sono stati introdotti i righi VF23 e VF24. Il primo richiede l’esposizione dettagliata degli acquisti intracomunitari, delle importazioni e degli acquisti da San Marino, dati evidenziati l’anno scorso nella sezione 3 del quadro VA.
Il secondo riguarda la ripartizione degli acquisti registrati nell’anno, esposizione che lo scorso anno era richiesta nel quadro VA, rigo VA3.
- è stata istituita la sezione 3 – determinazione dell’Iva ammessa in detrazione.
La nuova sezione accoglie alcuni dei dati contenuti nel quadro VG modello IVA/2009, il quadro sostanzialmente riservato ai soggetti destinatari dei regimi speciali Iva caratterizzati da specifiche modalità di determinazione dell’imposta detraibile.
Da quest’anno, nell’ambito del quadro VF viene chiesto al contribuente di indicare il metodo adottato per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione (rigo VF30).
In presenza di regimi speciali che prevedono la detrazione in misura forfetaria (agriturismo, spettacoli viaggianti, attività agricole connesse, eccetera) viene richiesto unicamente di indicare nel rigo VF57 l’importo che risulta dall’applicazione della percentuale di forfetizzazione di competenza.
La compilazione di uno specifico riquadro è prevista esclusivamente per i soggetti che effettuano operazioni esenti o che applicano il regime speciale per l’agricoltura e ciò in considerazione della specificità di tali situazioni.
Inoltre, nella sezione sono stati istituiti i righi da VF53 a VF55, per la gestione delle operazioni esenti occasionali, delle cessioni occasionali di beni usati e delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale che lo scorso anno erano rappresentate nell’ambito del quadro VA (sezione 2 e rigo VA7).
Quadro VG
Il quadro VG dello scorso anno è stato soppresso e alcuni dei dati richiesti sono confluiti nel nuovo quadro VF del modello IVA/2010.
Quadro VL
- nella sezione 2 sono stati eliminati i righi VL1, VL2, VL4 e VL5 che costituivano un semplice riporto di importi già evidenziati in altri quadri.
- nella sezione 3, sono stati invertiti i righi VL32 e VL33 modello IVA/2009 per evidenziare, analogamente a quanto avviene nella sezione 1 dello stesso quadro e nella parte finale della sezione 3, prima il debito e poi il credito annuale.
Quadro VX
Il rigo VX5 è stato diviso in 2 campi per consentire l’evidenziazione dell’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione nel modello F24.
Nel rigo VX6 è stato inserito un campo per l’indicazione del codice fiscale della consolidante.
Quadro VW
Il quadro viene riservato all’ente o società controllante di un gruppo Iva. Trattandosi di un quadro speculare al quadro VL sono state apportate le stesse modifiche illustrate con riferimento al predetto quadro.

 
08/10/2009 - IVA IN EDILIZIA
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

DDL finanziaria 2010: A regime l’aliquota IVA ridotta per le ristrutturazioni edilizie

Nel disegno di legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 8, AS 1790) viene stabilita l’applicabilità non più in via transitoria ma permanente dell’aliquota IVA ridotta del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, in adeguamento alle disposizioni della direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 del Consiglio dell’Unione europea, che ha consentito agli Stati membri di applicare a regime l’aliquota IVA ridotta, tra l’altro, ai servizi c.d. ad alta intensità di lavoro, tra i quali la ristrutturazione di case d’abitazione.
L’agevolazione era stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dalla legge finanziaria 2009.
(Assonime nota del 05/10/2009)

 
30/09/2009 - IVA SANZIONI PER MANCATA EMISSIONE SCONTRINO
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

IVA - SANZIONI - MANCATA EMISSIONE DELLA RICEVUTA O DELLO SCONTRINO FISCALE.

La sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale si applica anche in caso di definizione agevolata delle violazioni.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non viene impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione.
(Corte di Cassazione, Sentenza del 11/09/2009 n. 19626)

 
09/09/2009 - CESSIONI GRATUITE A TITOLO DI LIBERALITA’: DISPOSIZIONI IVA
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

Lo cessioni gratuite propriamente dette effettuate solitamente per fini di rappresentanza, costituiscono sempre cessioni imponibili se hanno per oggetto beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa.
Gli omaggi che hanno per oggetto beni diversi sono invece fuori campo se il valore unitario non supera 25,82 euro; se il valore è superiore, l’omaggio è imponibile, a meno che si tratta di beni per il cui acquisto non sia stata esercitata la detrazione “a monte”.
Liberalità a favore di determinati soggetti
Gli omaggi di beni oggetto nell’attività dell’impresa sono esenti se effettuate nei confronti di:
- enti pubblici, associazioni ai riconosciute o fondazioni:
aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, oppure di Onlus; l’esenzione è applicabile a condizione che risultino rispettate le norme procedurali stabilite dall’art. 2. comma 2 del dpr n. 441/97;
- popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi delle legge n. 996/70 o della legge n. 225/92.
In questi casi, essendo le operazioni qualificate esenti, non spetta il diritto alla detrazione “a monte”, per cui se il diritto stesso è stato esercitato in anni precedenti, all’atto dell’acquisto dei beni, scatta l’obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 1, DPR 633/72.
Sconti, premi e abbuoni
Ai sensi dell’art 15, n. 2 del DPR 633/72, il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, poiché su tratta di sconti merce concordati, è escluso dalla base imponibile. L’esclusione dalla base imponibile non opera se i beni oggetto della cessione principale scontano un’aliquota più elevata.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. c), è obbligatorio indicare nella fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.
Campioni gratuiti
Ai sensi dell’art, 2, comma 3, lett. d) del DPR 633/72 non costituiscono cessioni di beni le cessioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati.
Tali cessioni, pur non essendo soggette all’Iva, sono classificate come operazioni con diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comnla 3, lett. e) del DPR 633/72.
Manifestazioni a premio
Parimenti, l’art. 2, comma 3, lettera m) dichiara escluse dal campo di applicazione dell’Iva le cessioni di beni assegnati ai vincitori delle manifestazioni a premio disciplinate dal DPR n. 430/2001.
A differenza dei campioni gratuiti, l’acquisto o l’importazione dei beni destinati
all’assegnazione come premi nell’ambito delle predette manifestazioni non dà in nessun caso diritto alla detrazione dell’imposta, come espressamente stabilisce l’art. 19, comma 2, del dpr 633/72.
Se per l’assegnazione del premio è però previsto il pagamento di un contributo da parte del beneficiano, tale contributo è imponibile, per coi l’imposta “a monte” è parzialmente detraibile pro quota (R.M. n. 368 del 2002).
Omaggi di prodotti invendibili
Tali operazioni gratuite, previste da diverse disposizioni, è caratterizzato in senso oggettivo dalla “non commerciabilità” del prodotto e in senso soggettivo dalla figura dei beneficiari.
Il regime Iva, particolarmente favorevole, consiste nel considerare distrutti i prodotti, per cui si concretizza nell’esclusione dall’imposizione “a valle” senza pregiudizio per la detrazione a suo tempo esercitata dall’impresa per l’acquisto o la produzione dei beni.
Le operazioni in questione sono:
- le cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, oppure per prossimità della data di scadenza, poste in essere nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 10, n. 12, del DPR 633/72 e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell’impresa (art. 6, comma 15, legge 13/5/99, n. 133);
- le cessioni gratuite di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, effettuate nei confronti di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi, enti religiosi (art. 54, comma 1, legge 21/11/2000, n. 342);
- le cessioni gratuite, nei confronti delle onlus, di beni non di lusso oggetto dell’attività propria dell’impresa (eccettuati i prodotti farmaceutici e le derrate alimentari) che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, fino ad un importo pari al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato (art. 13, comma 3, dlgs 4/12/1997, n. 460, come modificato dall’art. 1, comma 130, legge n 244/2007).
La circolare n. 26 del 26/3/2008, ha tra l’altro, evidenziato che, considerandosi i beni distrutti ai fini dell’Iva, occorre rispettare le norme procedurali previste dall’art. 2, comma 4, del DPR 441/97.
Tipo di operazione                               Trattamento Iva       Diritto di detrazione
 
Cessioni gratuite di beni oggetto 
dell’attività                                                Imponibili                          SI
 
Cessioni gratuite di beni oggetto
dell’attività a favore di enti
pubblici onlus ecc.                                    Esenti                               NO
 
Cessioni gratuite di beni oggetto
dell’attività a favore di popolazioni
colpite da calamità naturali                       Esenti                                SI
 
Cessioni gratuite di beni non oggetto
dell’attività,valore fino a 25,82 €                 Fuori campo IVA                 SI
 
Cessioni gratuite di beni non oggetto
dell’attività,valore superiore a 25,82 €         Imponibili                           SI
 
Cessioni a titolo di sconto, premio
o abbuono, in conformità alle condizioni
contrattuali                                              Escluse base imponibile       SI
 
Cessioni di campioni gratuiti
appositamente contrassegnati                  Non soggette                        SI
 
Assegnazioni gratuite di beni ai
vincitori di manifestazioni a premio            Non soggette                        NO
 
Cessioni gratuite di prodotti alimentari
non vendibili a favore di enti pubblici
Onlus, ecc.                                             Non rilevano                          SI
 
Cessioni gratuite di prodotti editoriali
e dotazioni informatiche non vendibili
a favore di enti locali, carceri, scuole,
orfanotrofi, enti religiosi                            Non rilevano                           SI
 
Cessioni gratuite di beni non di lusso
non vendibili, a favore di onlus                  Non rilevano                           SI

 
29/07/2009 - IVA AGENZIE DI VIAGGIO
Categoria: IVA ed Imposte Indirette
Agenzie di viaggio: Novità nel campo Iva da gennaio 2010
Dal 01.01.2010 entrerà in vigore la direttiva 2008/08/Ce che disciplina il luogo d’imposizione ai fini Iva delle prestazioni di servizi. Saranno interessate anche le agenzie di viaggio in relazione alla prenotazione dei servizi alberghieri per conto di clienti soggetti passivi d’imposta, imprese e professionisti, che programmano viaggi di lavoro. Infatti, l’attività di intermediazione, svolta in nome e per conto del cliente, è soggetta all’art. 44 della direttiva 2006/112/Ce, dove il luogo delle prestazioni di servizi dell’intermediario viene identificato con il luogo dell’operazione principale, fatta eccezione per il caso in cui il cliente è soggetto passivo Iva in uno Stato membro diverso da quello dell’intermediario. Legge comunitaria 2008: nuove regole per le intermediazioni. E’ stata modificata la territorialità delle intermediazioni sulle cessioni di beni. L’art. 24, comma 4, lettera a), della legge comunitaria 2008 ha cambiato la lett. f-quinquies dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, adeguando il testo all’art. 44 della direttiva n. 2006/112. Il precedente testo normativo, introdotto dall’art. 1, comma 325, della legge Finanziaria per il 2007, prevedeva un criterio di attrazione delle intermediazioni al luogo di residenza del committente, se residente nel territorio nazionale per cui le prestazioni di intermediazione venivano assoggettate ad IVA ancorché l’operazione intermediata fosse territorialmente irrilevante. Con il nuovo testo viene rispettato il principio del c.d. "collegamento territoriale" dell’attività di intermediazione al luogo di appartenenza (territoriale) dell’operazione intermediata, evitando disfunzioni di tassazione che la norma comunitaria non prevede.
 
 
13/07/2009 - ALIQUOTE IVA IN TUTTA EUROPA
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il 09.07.2009 sul proprio sito le seguenti aliquote Iva per i vari paesi europei:

ALIQUOTE IVA IN EUROPA
Austria 20%
Austria (Jungholz e Mittelberg) 16%
Belgio 21%
Bulgaria 20%
Cipro 15%
Danimarca 25%
Estonia 20%
Finlandia 22%
Francia 19,6%
Germania 19%
Gran Bretagna 15%
Grecia 19%
Irlanda 21,5%
Italia 20%
Lettonia 21%
Lituania 19%
Lussemburgo 15%
Malta 18%
Olanda 19%
Polonia 22%
Portogallo 20%
Repubblica Ceca 19%
Romania 19%
Slovacchia 19%
Slovenia 20%
Spagna 16%
Svezia 25%
Ungheria 25%
 
13/07/2009 - NUOVE REGOLE PER COMPENSARE IL CREDITO IVA
Categoria: IVA ed Imposte Indirette
I contribuenti che vorranno utilizzare in compensazione o chiederanno il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA potranno non comprendere la medesima nel Modello unico, che, quindi, dopo l’uscita dallo stesso della dichiarazione IRAP, comprenderà, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA emerga un credito che si intende compensare o chiedere a rimborso, solo la dichiarazione dei redditi. Saranno, inoltre, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale IVA quei contribuenti che presenteranno entro il mese di febbraio la dichiarazione IVA. Ciò è quanto emerso in Dottrina.Come è noto, per contrastare abusi nelle compensazioni dei crediti IVA, il decreto legge contenente la c.d. Manovra d’estate ha in gran parte ridisegnato il sistema delle compensazioni fiscali dei crediti IVA. Coloro che intendono realizzare il credito IVA annuale o infrannuale mediante lo strumento della compensazione dovranno fare i conti con le nuove disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. 78/2009.Secondo le nuove disposizioni, per ottenere la compensazione del Credito IVA, sarà necessario procedere alla presentazione preventiva delle relative dichiarazioni anche in via autonoma e fuori dal modello UNICO. Per potere fruire dell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, per importi superiore ad € 10.000,00 annui, sarà necessaria, inoltre, l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalla quali derivano tali crediti IVA. Inoltre, i contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale in via autonoma entro il 28 febbraio di ciascun anno saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione IVA (co. 2, art. 8-bis del DPR 322/1998). Sono questi gli effetti principali delle nuove disposizioni in materia di compensazione orizzontale dei crediti IVA e delle modifiche apportate all’art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 e al DPR 322/1998. L’Agenzia delle Entrate, ha precisato che le nuove disposizioni assumono efficacia a decorrere e con riferimento alle compensazioni che saranno effettuate dal 1 gennaio 2010. Nuova compensazione del Credito IVA L’art. 10 del D.L. n. 78/2009 prevede che, la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori ad 10.000,00 Euro annui, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza di compensazione dell’IVA trimestrale, dal quale emerge tale credito. L’adempimento, della preventiva presentazione delle dichiarazioni, sarà dovuto se e solo se le compensazione dei crediti IVA annuali e infrannuale superano l’importo di € 10.000,00 con riferimento ad un anno solare. Crediti Iva: Entro fine luglio le istanze. I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’art. 38-bis, secondo comma, del DPR n. 633/72 possono presentare, entro il 31 luglio 2009, l’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva, relativo al secondo trimestre 2009. La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica ed utilizzando il modello TR nell’ultima versione approvata dall’Agenzia delle entrate il 19.03.2009. Sono interessati alla richiesta del rimborso del credito del secondo trimestre, purchè di importo superiore a 2.582,28 euro, oppure alla compensazione, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) contribuenti che hanno effettuato operazioni soggette a Iva la cui aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulti inferiore a quella sulle operazioni passive;
2) contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
3) contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a 2/3 di tutti gli acquisti imponibili;
4) soggetti non residenti che si sono identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale.
Si tratta di una scadenza che non è, quindi, interessata dalle suddette novità in materia di compensazione introdotta dal D.L. n. 78/2009, poiché si applicheranno solo dal 2010 anche per i crediti infrannuali.
 
06/07/2009 - IVA SU STUDI DI SETTORE
Categoria: IVA ed Imposte Indirette
RATEIZZABILE L’IVA DA STUDI DI SETTORE.
Il decreto anticrisi del 1° luglio 2009 (art. 15, comma 6 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 del 1° luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale. I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno pertanto eseguire ratealmente i versamenti dell’imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo. L’Agenzia delle Entrate precisa che in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l’eventuale rateazione. Agenzia delle entrate - Comunicati stampa 2 luglio 2009.
 
29/06/2009 - SUB-APPALTI REVERSE CHARGE IN EDILIZIA
Categoria: IVA ed Imposte Indirette

 

 

Dal 01.01.2008, come è noto, è stata introdotta una norma rivolta ad ostacolare gli inadempimenti e le irregolarità in materia di reverse charge. Tuttavia, gli operatori del settore non sempre sono in grado di individuare correttamente le prestazioni che rientrano e quelle che non rientrano nell’applicazione del meccanismo del reverse charge. Nonostante che l’Amministrazione Finanziaria si sia prodigata con un numero elevato di interventi interpretativi, in atto restano dei dubbi in materia. Per potere individuare una corretta modalità interpretativa, la Commissione Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha predisposto un parere, n. 2/2009, sul tema. Vediamone di seguito gli aspetti salienti. L’IVA si applica con il sistema del reverse charge soltanto se vengono soddisfatti entrambi i presupposti (settore edile e subappalto), diversamente si avrà l’applicazione dell’IVA con le aliquote determinate in ragione del tipo di fornitura. Erronea applicazione dell’imposta sul valore aggiunto L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di erronea applicazione dell’imposta il prestatore del servizio deve emettere una nota di accredito entro il termine di un anno previsto dall’art. 26 del DPR 633/72 e, conseguentemente, il committente è obbligato alla rettifica della detrazione operata. Secondo il parere dell’Amministrazione finanziaria, quindi, in caso di emissione di fattura con applicazione dell’IVA in luogo del riverse charge previsto dal comma 6 dell’art. 17, il committente non ha diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente assolta sulla fornitura. Applicazione del reverse charge - fattura senza Iva perché si applichi il reverse charge:

- Si deve trattare di un sub appalto e non di mero appalto ovvero di una prestazione di servizi resa comunque nell’ambito di un sub appalto;

- il soggetto che esegue la sub-prestazione deve svolgere un’attività – anche se in via non esclusiva o prevalente - identificata nella sez. F della classificazione ATECOFIN;

- la suddetta prestazione deve essere resa ad un appaltatore o ad un sub-appaltatore operante anch’egli nel settore dell’edilizia cod. F;

- risulta del tutto irrilevante l’attività svolta dal committente principale.

 

 

Quindi, affinché un’operazione sia, viceversa, soggetta ad Iva nei modi ordinari deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di una fornitura di beni anche con posa in opera degli stessi;

- il soggetto che esegue o riceve il servizio non deve svolgere un’attività identificata dai codice attività ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni" (sez. F): è questa l’ipotesi della produzione di infissi sempre che rientranti nella falegnameria in quanto non si tratta di soggetti identificati dal codice ATECOFIN sezione F, codici da 41 a 43;

- l’appaltatore non opera nel settore dell’edilizia, come accade con alcuni soggetti che realizzano le opere connesse con gli impianti dell’Alta Velocità ferroviaria.

 

 

gli aspetti più controversi sono quelli connessi alla distinzione tra contratto di appalto e fornitura di beni con posa in opera. La fattispecie ha conosciuto nel tempo interpretazioni di prassi e di giurisprudenza non sempre concordanti.

A tal fine la Commissione studi del C.N.D.C.E.C. ha preparato la sintesi esposta nella seguente tabella.

Appalto

Fornitura di beni

Se non esiste un "quid novi" rispetto alla normale serie produttiva prevale l’obbligazione di facere

Ris. prot. 360009 del 1976

Fornitura ed eventualmente posa in opera di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, se l’assuntore dei lavori è lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei citati prodotti e materiali

Ris. prot. 360009 del 1976

Se prevalgano obbligazioni di facere. Circ. n. 37 del 1977

Se prevalgono le obbligazioni di dare. Circ. n. 37 del 1977

Occorre valutare in concreto quale sia l’effettiva volontà delle parti

Ris. n. prot. 322526 del 1985

Occorre valutare in concreto quale sia l’effettiva volontà delle parti

Ris. n. prot. 322526 del 1985

Oltre al materiale si ha anche l’utilizzo di attrezzatura, mano d’opera specializzata, direzione lavoro e responsabilità del buon esito dell’opera.

CTC Sez. XI n. 6596/86

Nonostante la necessità di esecuzione di opere murarie (tracce, fori, sostegni) per consentire la posa dell’impianto se questo è prodotto in fabbrica o disponibile in negozio.

CTC Sez. XI n. 6596/86

Impianto idraulico ed elettrico personalizzato secondo le esigenze del cliente

CTC Sez. XIII n. 7495/90

Fornitura con posa in opera di infissi. E’ secondario che nella loro fabbricazione si sia tenuto conto degli schemi e degli adattamenti richiesti dall’impresa costruttrice CTC Sez. I n. 1358/94 – in senso conforme Cass. n. 2502/66;

CTC. n. 3696/89.

Manufatti che richiedono una progettazione.

CTC Sez. XI n. 1911/90

 

Posa di apparecchi idrosanitari.

E’ appalto la loro istallazione ancorché forniti dallo stesso imprenditore, attesa la irrilevanza del loro valore rispetto al facere necessario per renderli

 

Parere della Commissione studi

In merito alla corretta individuazione del settore edile, la Commissione ritiene che, sulla base del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede, sia corretto limitare l’applicazione del reverse-charge alle sole prestazioni rese da subappaltori che svolgano un’attività – anche se in via non esclusiva o prevalente – idenficata o identificabile dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni" (sez. F).

 

Le problematiche,

 

Fattura con Iva,

 

SUB-APPALTI. REVERSE CHARGE IN EDILIZIA.