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18/11/2009 - RIMBORSI IRAP
Categoria: Imposte Dirette

Rimborsi Irap: Si parte con gli invii scaglionati

Partenza “scaglionata” per le istanze di rimborso delle imposte dirette che si possono recuperare per effetto della deducibilità “a posteriori” del 10% dell’Irap versata dal 2004 al 2007.
La velocità del “click” non incide sul diritto del credito del contribuente e sulla misura della sua soddisfazione, ma solo sui tempi di recupero.
Con l’art. 6 del D.L. n. 185/08 e con il provvedimento direttoriale del 28.10.2009, è stato previsto uno scaglionamento regionale dei termini a partire dai quali si può procedere a presentare l’istanza.
Da considerare non il domicilio fiscale dell’anno per cui si chiede il rimborso, ma quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ossia ordinariamente Unico 2009.
Si parte dal Molise, Basilicata e Calabria e chiude la Lombardia l’11 dicembre 2009.

 
18/11/2009 - RIDUZIONE ACCOTO IRPEF
Categoria: Imposte Dirette

Acconto Irpef più leggero a fine anno: Ridotto al 79%

Il Governo ha deciso di ridurre l’acconto Irpef dovuto entro fine novembre.
La misura, secondo i calcoli dell’Esecutivo e dell’Agenzia delle Entrate, vale 3,8 milioni di euro e a beneficiarne saranno tutti i soggetti Irpef indipendentemente dal meccanismo usato per il pagamento dell’imposta.
Il beneficio per liberi professionisti, titolari di partite Iva e micro-imprese personali consisterà in una riduzione del 20% dell’acconto dovuto (dal 99 al 79%).
La cifra verrà poi recuperata con il saldo delle imposte del 2010.
In generale, per il calcolo della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, da pagare entro il 30.11.2009, senza possibilità di rateizzazione, si devono considerare alcuni componenti negativi di reddito ora non più deducibili (ma che lo sono stati per tutto il 2008).
La base di calcolo dell’acconto è costituita dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti.
Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d’imposta deve essere versato:
in un’unica soluzione, entro il mese di novembre, se l’importo dovuto non è superiore a 257,00 euro.
Ciò poiché la legge stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103,00 euro.
Per le società di capitali, invece, l’acconto è dovuto in misura pari al 100% dell’imposta relativa all’anno precedente.
Il calcolo dell’acconto può essere fatto seguendo il metodo storico oppure quello previsionale.
Con il metodo storico si calcola l’acconto ricalcolando l’imposta relativa all’anno 2008, escludendo alcune componenti di reddito negative non più deducibili.
Un esempio è dato dalle spese per alberghi e ristoranti, che dal 01.01.2009 sono divenute deducibili nella misura del 75%.
Pertanto, per calcolare l’acconto 2009, si deve considerare l’imposta del periodo precedente tenuto conto delle nuove disposizioni di legge (D.L. n. 112/08), che prevedono di aggiungere all’imposta relativa al 2008 quella corrispondente al 25% delle spese per alberghi e ristoranti sostenute in quell’anno.
Cambiano anche le regole per l’ammortamento dei beni strumentali (L. n. 244/2007).
Infatti, per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 2008, non si deve ridurre a metà la percentuale tabellare di ammortamento, ma si porta in deduzione la quota piena.
Altre deduzioni entrate in vigore nel periodo d’imposta 2009 sono quelle pari al 36% delle spese sostenute a favore delle imprese commerciali che effettuano interventi di miglioramento energetico.
Inoltre, da tenere presente che le imprese che beneficiano dell’agevolazione Tremonti-ter non possono tenere conto della deduzione pari al 50% del costo d’acquisto dei nuovi beni.
Infine, riguardo la nuova franchigia sul 30% del Rol, occorre ricordare che se nel 2008 questa era pari a 10mila euro, nel 2009 è scesa a 5mila euro.

 
18/11/2009 - RIDUZIONE IRPEF PER LAVORATORI DIPENDENTI
Categoria: Imposte Dirette

I sostituti d’imposta dovranno ridurre l’acconto Irpef

Anticipo Irpef ridotto: Anche i sostituti devono ridurre l’acconto.
Lo sconto interessa, infatti, anche ai dipendenti, oltre agli altri beneficiari tra cui le imprese individuali ed i lavoratori autonomi.
Lo sconto del 20% dell’acconto Irpef riguarda, quindi, anche i lavoratori dipendenti che compilano il 730 per la denuncia dei redditi diversi da stipendi e pensioni, mentre chi ha già versato gli anticipi fiscali senza il bonus avrà diritto ad un credito di imposta.
Queste e altre le misure che hanno trovato conferma con lo schema di decreto legge sugli acconti approvato dal Consiglio dei ministri del 12.11.2009,  e adesso inviato al Quirinale, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Grazie allo sconto di venti punti percentuali, l’acconto dovuto a novembre scende, quindi, dal 99 al 79%.
Tra i beneficiari del provvedimento gli effetti più rilevanti sono quelli attesi dalle ditte individuali e professionisti; il taglio degli acconti interessa anche i lavoratori dipendenti con redditi extra rispetto alla busta paga a cui il beneficio sarà riconosciuto con lo stipendio o con la pensione di dicembre.
Nessun costo per il sostituto di imposta che recupererà quanto versato riducendo i versamenti all’erario delle trattenute di competenza.
Ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell’assistenza fiscale (presentando, quindi, il modello 730), la riduzione dell’acconto viene riconosciuta dal sostituto d’imposta.
Nel caso in cui l’acconto sia stato trattenuto senza tener conto della nuova misura del 79%, le maggiori somme prelevate saranno restituite dal sostituto al momento della corresponsione degli emolumenti relativi al mese di dicembre.

 

 
10/11/2009 - IRAP 2010
Categoria: Imposte Dirette

Già pubblicata la bozza del modello di dichiarazione IRAP/2010

Dal 05.11.2009 é disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del modello di dichiarazione IRAP/2010.
Per agevolare la lettura del nuovo modello, la stessa Agenzia ha, inoltre, pubblicato il documento che ne illustra le novità.
Il modello di dichiarazione IRAP 2010 da presentare nell’anno 2010 per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2009 presenta delle novità nel quadro IR “ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento” e nel quadro IS “prospetti vari”.
Quadro IS
sezione I - deduzioni art. 11, D.Lgs. n. 446/97.
Nel quadro IS, nella sezione I “deduzioni art. 11, D.Lgs. n. 446/97” sono stati eliminati i righi che nel modello IRAP 2009 avevano numerazione IS6 e IS7 e che erano denominati, rispettivamente, “deduzione base per incremento occupazionale” e “ulteriore deduzione per incremento occupazionale”.
La deduzione dal valore della produzione del costo del lavoro sostenuto per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato, prevista dal comma 4 quater dell’art. 11 del D.lgs. n. 446/97 (cosiddetta deduzione “base” fino a 20.000 euro), e dai commi 4 quinquies e 4 sexies del citato articolo (cosiddetta “ulteriore” deduzione) compete fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
Dal momento che il modello IRAP 2010 viene utilizzato per dichiarare l’Irap relativa al periodo d’imposta 2009 i righi IS6 e IS7 sono stati eliminati.
Quadro IR
Sezione I – Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)
Nella sezione I è stata introdotta una colonna 3 denominata “quota esente zone franche urbane”.
Tale colonna consentirà di indicare la quota del valore della produzione esente delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che usufruiscono delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, commi da 341 a 341 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le cosiddette “zone franche urbane“.
Per tali imprese, la lettera b) del comma 341 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal comma 562 della legge n. 244 del 207 prevede l’esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)
Nella sezione II sono stati eliminati i righi IR27 e IR28, rispettivamente denominati nel modello IRAP 2009, “Eccedenza di versamento in acconto” e “Eccedenza di versamento in acconto compensato in F24”.
I righi sono stati eliminati giacché, per l’anno 2009, non si applica l’art. 10 del Decreto n. 185 del 2008 che prevedeva una riduzione del 3% dell’acconto Irap.

 

 
29/10/2009 - ACCONTI D’IMPOSTA
Categoria: Imposte Dirette

Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap in pista

Il 30.11.2009 sarà l’ultimo giorno per versare la seconda o unica rata dell’acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell’acconto IRES per le società ed enti equiparati con esercizio coincidente con l’anno solare.
Entro lo stesso termine andrà versata, anche, la seconda o unica rata dell’IRAP.
Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la nota del 27.10.2009 che ha colto l’occasione per riepilogare la relativa casistica.
Soggetti tenuti a versare l’acconto
Sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le varie modalità, le:
- persone fisiche;
- società di persone ed enti equiparati;
- società di capitali ed enti equiparati.
Non devono, invece, versare l’acconto i contribuenti che:
- non hanno avuto redditi nell’esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2009);
- non avranno redditi nell’esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2008);
- non hanno presentato la dichiarazione per l’anno precedente, perché non obbligati;
- nell’esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all’atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta;
- hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute).
Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 01.01.2009 e il 30.11.2009 per i redditi del de cuius.
Calcolo dell’acconto
Le regole per il calcolo degli acconti variano a seconda del tipo di contribuente interessato (persona fisica, società di persone, società di capitali o enti equiparati).
Persone fisiche
Riguardo all’anno d’imposta 2009, sono tenuti a versare l’acconto IRPEF, le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi UNICO PF 2009, hanno dichiarato un’imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro.
Il rigo del Modello Unico 2009 PF da controllare è RN31 del quadro RN; pertanto, tenendo conto che i dati esposti in dichiarazione sono arrotondati all’unità di euro, l’obbligo del versamento dell’acconto scatta se nel rigo RN31 è riportato un importo superiore a 52 euro.
Se si verifica tale eventualità, il contribuente deve versare, per l’anno 2009, un acconto pari al 99% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
In pratica, i casi in cui si può trovare il contribuente, se è tenuto al versamento dell’acconto, sono sostanzialmente i seguenti:
- versamento di un unico acconto;
- versamento di due acconti.
Versamento di un unico acconto
Il versamento di un unico acconto si verifica se l’importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l’aliquota del 99% sul valore di cui al rigo RN31, non supera 257,52 euro.
Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l’acconto in un’unica soluzione, entro il 30 novembre.
Considerato che la soglia di 257,52 euro si riferisce all’importo dell’acconto, il valore del rigo RN31 che non deve essere superato per versare in un’unica soluzione è pari a 260 euro.
Versamento di due acconti
Il versamento di due acconti si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell’IRPEF.
Pertanto, se applicando il 99% sul rigo RN31 si determina un valore superiore a 257,52 euro (quindi se l’importo del rigo RN31 è superiore a 260 euro) l’acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2009.
Per semplificare, le percentuali da applicare al rigo RN30, per determinare i due acconti sono le seguenti:
1° acconto = 40% x 99% = 39,6%;
2° acconto = 60% x 99% = 59,4%.
Naturalmente, solo il primo acconto può essere anche rateizzato, ciò, invece, non è possibile per l’acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.
Società di persone ed enti equiparati
Le società di persone e gli enti ad esse equiparati sono tenute al solo versamento dell’IRAP in quanto esse, ai fini IRPEF, sono tassate per trasparenza in capo ai soci.
Pertanto, per esse l’obbligo di versamento degli acconti riguarda esclusivamente l’IRAP.
Le regole sono le stesse descritte per le persone fisiche (si veda sopra).
Società di capitali ed enti equiparati
Sempre relativamente all’anno d’imposta 2009, i versamenti di acconto dell’IRES, nonché quelli relativi all’acconto dell’IRAP, dovuti dalle società di capitali ed enti equiparati sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare (calcolato sull’importo indicato nel Quadro RN, rigo RN17 del modello Unico SC 2009) alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
Inoltre, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
Così come per le persone fisiche, anche  per i soggetti IRES possono verificarsi i seguenti due casi:
1) versamento di un unico acconto;
2) versamento di due acconti.
Versamento di un unico acconto
Il primo caso si verifica, se l’importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l’aliquota del 100% sul valore di cui al rigo RN17, non supera 103 euro (detto in altre parole, l’importo indicato in tale rigo non deve superare 103 euro).
Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l’acconto in un’unica soluzione, entro il 30 novembre.
Versamento di due acconti
Il secondo caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell’IRES.
Pertanto, se applicando il valore indicato nel rigo RN17 è superiore a 103 euro, l’acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 16 giugno), ovvero entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre 2009).
Anche in tal caso, mentre il primo acconto può essere anche rateizzato, ciò non è possibile per l’acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.
Acconto IRAP
Da quest’anno, la dichiarazione IRAP va presentata in via autonoma.
Infatti, il modello IRAP 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR).
Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, le cui regole di determinazione rimangono invariate, il dato a cui fare riferimento è quello riportato nel rigo IR22 - “Totale imposta” - del modello IRAP 2009.
Ai fini del calcolo dell’acconto IRAP occorre distinguere tra:
- persone fisiche e società di persone;
- società di capitali ed enti equiparati;
Se il contribuente è soggetto passivo IRAP è tenuto a versare l’acconto per tale imposta, applicando le medesime regole valide per l’IRPEF, facendo riferimento al rigo IR22.
Per le società di capitali ed enti equiparati, l’acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l’IRES.
In particolare, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.
Acconto in misura ridotta
Se il contribuente (persona fisica o società) prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione(ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno), può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta (c.d. “metodo previsionale”).
In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF/IRES/IRAP per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.
In caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30% dell’importo non versato oltre agli interessi legali previsti in misura del 3%).
Acconti e agevolazione “Tremonti ter”
I contribuenti che si avvalgono della cosiddetta “Agevolazione Tremonti ter” di cui all’articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.
In altre parole, poiché l’agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES derivanti da Unico, tali contribuenti devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell’agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti “previsionale”).
Modalità di versamento
Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica per i soggetti titolari di partita IVA.
E’ possibile compensare, liberamente, l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
Codici tributo
Infine, la nota delle Entrate ha ricordato che i principali codici tributo da utilizzare nell’F24 per i versamenti degli acconti di novembre sono i seguenti:
4034 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF;
2002 - IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;

3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

 
23/10/2009 - I.C.I.
Categoria: Imposte Dirette

L’avviso Ici deve essere adeguatamente motivato

L’avviso di accertamento Ici, col quale il Comune richiede un maggiore tributo sulla scorta di un valore accertato degli immobili superiore a quello dichiarato dal contribuente necessita di essere opportunamente motivato con riferimento ai criteri che hanno indotto il Comune alla determinazione dei maggiori valori accertati rispetto a quelli dichiarati. La Commissione tributaria regionale Toscana con la sentenza n. 64/5/09 ha puntualizzato che questa è la procedura da seguire in coerenza con quanto disposto dall’articolo 7 della legge 212/2000. (Gia.Pia.)

 

 
15/10/2009 - I.R.A.P.
Categoria: Imposte Dirette

Irap dei professionisti senza soluzione. A distanza, infatti, di un anno e mezzo dall’Irap day (8 febbraio 2007) in cui la Corte di cassazione aveva fornito delle indicazioni su quando il professionista dovesse versare o meno l’Irap, si assiste a decisioni di merito prese in base a parametri assolutamente non omogenei sul territorio nazionale. A seguito delle 89 sentenze, seppure mirate alla risoluzione di altrettanti casi specifici, tuttavia la Cassazione aveva mostrato una posizione di sicuro buon senso verso il cittadino, prevedendo l’esborso nei soli casi in cui fosse ravvisata un’autonoma organizzazione, nel senso di rintracciare un «apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o lavoro altrui» (sentenza 1414/08). Quindi, un insieme di beni e di soggetti esterni che con tutta evidenza rappresentassero per il privato un valore aggiunto. Nel merito, invece, spesso al contribuente viene riconosciuta la pretesa per il solo fatto di esercitare la professione che necessariamente deve prevedere l’utilizzo di beni che seppur di poco conto configurano comunque l’autonoma organizzazione.

 
15/10/2009 - TARSU
Categoria: Imposte Dirette

La struttura alberghiera deve pagare la  Tarsu come le abitazioni

Tranne che il comune non abbia stabilito la “particolare motivazione nel Regolamento del Comune”.
Infatti, la Legge impone ai comuni di disporre con regolamento la classificazione delle categorie sottoposte alla medesima misura tariffaria di tassabilità in considerazione della omogenea potenzialità di rifiuti.
La norma “detta i criteri di massima per tale articolazione indicando ragguppamenti di attività tra i quali alla lett. c) vengono accomunati i locali ad uso abitativo e gli esercizi alberghieri”.
Inoltre, anche se viene prevista la possibilità di derogare a tale criterio di massima fissato dal legislatore, è ormai assodato che il regolamento per essere adottato “necessita di una motivazione specifica che eviti una situazione di arbitrio da parte dell’Ente comunale”.
Lo ha deciso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sezione 4, con la sentenza n. 799/04/09, depositata il 30.09.2009, a seguito di un ricorso presentato da una nota struttura alberghiera, difesa dall’Avv. Maurizio Villani (peraltro, noto collaboratore del nostro Commercialista Telematico.com), che aveva ricevuto una cartella esattoriale emessa da un comune, richiedente la Tarsu (anno 2007) per l’importo di € 59.926,88.
Si comincia a consolidare la posizione delle Commissioni Tributarie Provinciali, favorevole agli alberghi e, quindi, contraria ai comuni.
Come si ricorderà, tra le novità fiscali di ieri (del 13.09.2009), abbiano già scritto della decisione della la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la sentenza n. 381 del 17.09.2009, secondo cui, in materia di Tarsu, ogni significativa differenziazione delle tariffe deve essere adeguatamente motivata; in mancanza, la tariffa per un’azienda alberghiera deve essere ridotta ed equiparata a quella delle civili abitazioni.
Ritornando, alla neo sentenza della C.T.P. di Lecce, in particolare, la società contribuente ha chiesto la disapplicazione del regolamento comunale e la riduzione della tassazione eventualmente dovuta; in via subordinata, ha richiesto la riduzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993.
A questo punto si é costituito in giudizio sia il Comune sia il concessionario Equitalia, che hanno colto l’occasione per ribadire la legittimità e piena regolarità del loro rispettivo operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dal canto suo, la C.T.P. leccese, entrando nel merito, ha preso atto che, l’eccezione principale (che ha assorbito le altre questioni sollevate dal contribuente) ha riguardato la assenta violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993 del Regolamento comunale a seguito del disposto assoggettamento a diversa tariffa degli alberghi rispetto alle abitazioni private.
Tale Commissione Tributaria, ha, quindi, osservato che la normativa, “nell’imporre ai Comuni di stabilire con regolamento la classificazione delle categorie sottoposte alla medesima misura tariffaria di tassabilità in considerazione della omogenea potenzialità di rifiuti, detta criteri di massima per tale articolazione indicando ragguppamenti di attività tra i quali alla lett. c) vengono accomunati i locali ad uso abitativo e gli esercizi alberghieri.
A tale riguardo, premessa la possibilità di deroga al suindicato criterio di massima fissato dal legislatore, è pur vero che la stessa per essere adottata necessita di una motivazione specifica che eviti una situazione di arbitrio da parte dell’Ente comunale.
Ebbene si osserva che non è dato riscontrare tale particolare motivazione nel Regolamento del Comune di Gallipoli; che quindi nel caso di specie va disapplicato per carenza di motivazione e, pertanto, perche illegittimo sul punto in applicazione del principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi”.
La Commissione ha, quindi, dichiarato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

 
08/10/2009 - IMPOSTA DI REGISTRO SU RENDITE CATASTALI
Categoria: Imposte Dirette

Imposta di registro: Rendite catastali non retroattive

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20628 del 25 settembre 2009, ha stabilito che in merito alla determinazione del valore finale dell’immobile trasferito ai fini dell’imposta di registro, non sono applicabili in via retroattiva le nuove rendite catastali degli immobili fissate dalla valutazione automatica.
In proposito, non sussiste una norma transitoria, né il principio di irretroattività delle leggi tributarie consente un’applicazione della materia ai rapporti preesistenti.

 

 
08/10/2009 - I.R.A.P.
Categoria: Imposte Dirette

Rimborsi a seguito della deducibilità del 10% dell’Irap: Attesi i provvedimenti amministrativi volti a ripartire la distribuzione dei fondi disponibili

Entro  fine mese  dovrebbero essere varati i provvedimenti amministrativi volti a ripartire  la distribuzione dei fondi disponibili.
Si intensificano i contatti tra i tecnici dell’Agenzia e i rappresentanti del mondo professionale e delle categorie imprenditoriali.
In discussione attualmente vi sarebbero due alternative: una liquidazione "orizzontale" per annualità o una distribuzione proporzionale che accontenti tutti i richiedenti.
Nel primo caso  verrebbe predisposto un clik day "parziale" al fine di operare una ripartizione di fondi per annualità ed eventualmente uno "scaglionamento" per regioni o per orario delle istanze.
Nella seconda ipotesi viceversa si vorrebbe garantire un rimborso proporzionale a tutti i contribuenti che presenteranno l’istanza.

 
08/10/2009 - TOSAP
Categoria: Imposte Dirette

TRIBUTI COMUNALI

Manca il presupposto impositivo per assoggettare al tributo la pensilina di protezione dei passeggeri in attesa
Niente Tosap sulla pensilina collocata alla fermata dell’autobus di linea, laddove nel giudizio di merito sia stato accertato che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività ma, al contrario, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.
Il principio è arrivato dalla Cassazione, con la sentenza n. 20076 del 18 settembre scorso.

 
15/09/2009 - SOSTITUTI DI IMPOSTA
Categoria: Imposte Dirette

SOSTITUTI DI IMPOSTA

Il professionista deve solo esibire le copie di fatture e assegni da cui risulta che gli onorari sono stati corrisposti al netto delle ritenute.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza del 1 giugno 2009 n. 111, ha sancito  la legittimità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure in assenza di certificazione da parte del sostituto, richiamando la Risoluzione n. 68/E del 2009, salvando quei professionisti dai  sostituti  che pur trattenendo le somme delle ritenute non provvedono a versarle.
Il fatto
Il 16 febbraio 2009, un avvocato di Milano ha impugnato la cartella di pagamento, notificata in data 16 dicembre 2008, contenente la iscrizione a ruolo della somma di Euro 675,98, oltre i diritti di notifica e compensi di riscossione, a seguito di controllo formale del Modello Unico/2005, per il periodo di imposta 2004, per ritenute di acconto non documentate dalla relativa certificazione del cliente (sostituto di imposta) di tale avvocato (5 fatture per onorari professionali percepiti)
L’avvocato, fatta presente la normativa di riferimento (art. 35 del DPR 29 settembre 1973 n. 602) e, con successiva memoria depositata in data 28 aprile 2009, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 68/E del 19 marzo 2009, ha chiesto di fare dichiarare la illegittimità dell’iscrizione a ruolo scaturita dalla cartella impugnata, con conseguente sgravio della cartella, ed in via subordinata accertare il diritto alla rideterminazione dell’imponibile da assoggettate ad IRPEF, tenendo conto della minor somma percepita a seguito di quanto trattenuto dal sostituto di imposta per dette ritenute.
L’Agenzia delle Entrate di Milano, costituendosi con note scritte depositate in data 8 aprile 2009, ha contestato le pretese della ricorrente e rivendicando la legittimità del proprio operato.
La decisione
“La Commissione, esaminati gli atti e documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prodotta dalla ricorrente con memoria depositata in data 28 aprile 2009, attestante che in relazione alle ritenute operate dal sostituto d’imposta E.G., ed alla documentazione prodotta , n. 5 fotocopie di assegni e n.5 fatture emesse nel 2004, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto di imposta, ritiene soddisfatte le condizioni previste dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale viene confermata la legittimità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure in assenza di certificazione da parte del sostituto, risoluzione alla quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 4 deve attenersi, e pertanto accoglie il proposto ricorso, disponendo l’annullamento della iscrizione a ruolo portata dalla cartella impugnata.
Vi sono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, considerato che parte ricorrente ha integrato la documentazione necessaria in corso di causa, e stati i discordi orientamenti sulla questione prima della recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione”


 

 

 
15/09/2009 - IMPOSTE COMUNALI
Categoria: Imposte Dirette

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E TARSU

Con la sentenza, n. 18442/2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che per gli impianti pubblicitari è richiesto il pagamento solo dell’imposta di pubblicità e non anche della tassa di occupazione del suolo pubblico.

 
15/09/2009 - RIMBORSI IRAP
Categoria: Imposte Dirette

NEI RIMBORSI IRAP PRIVILEGIATO IL 2004.

Dopo lo stop al click day ed in attesa che le Entrate decidano i criteri di accesso al bonus viene ipotizzata la procedura dei rimborsi Irap che tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande, anno per anno: partendo, cioè, dalle richieste più datate, quelle riferite al 2004 per arrivare al 2007.
Il decreto legge n. 185/2008 impone infatti di rispettare l’ordine di presentazione delle domande.
Nel click day veniva, invece, privilegiata la gara telematica.
Le istanze sarebbero state soddisfatte ’secondo l’ordine cronologico’ di presentazione e nei limiti dei fondi disponibili.

 
09/09/2009 - RIMBORSO IRAP
Categoria: Imposte Dirette

RIMBORSI IRAP: IN ARRIVO LA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

È in corso di predisposizione il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso dell’Irap previste dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008, al momento fissata al 14.09.2009.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 02.09.2009, la quale ha, inoltre, spiegato che la proroga si è resa necessaria per individuare, nel rispetto dell’attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all’attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso, tenuto anche conto delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria.
Infatti, anche le piccole e medie imprese hanno chiesto a gran voce che venga bloccato il click-day del 14 settembre per il rimborso dell’Irap.
Pertanto, dopo le richieste avanzate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili anche le pmi hanno chiesto la modifica del sistema.

 

 
13/06/2009 - IRAP
Categoria: Imposte Dirette
RIMBORSO IRAP
Più tempo a disposizione per predisporre le istanze di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione dell’Irap. Le domande dal 14 settembre al 13 novembre 2009. E’ in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede il differimento dal 12 giugno 2009 al 14 settembre 2009 della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all’articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008. La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni che non hanno adeguate strutture amministrative, di avere il tempo sufficiente per predisporre le relative istanze, evitando la sovrapposizione con altre scadenze connesse agli adempimenti fiscali. Pertanto, con riferimento alle istanze di rimborso i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate entro il 13 novembre 2009 (ossia entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico). Le altre domande di rimborso, per le quali i suddetti termini di presentazione scadono successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere inviate entro l’ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.
 
13/06/2009 - ONERI DEDUCIBILI
Categoria: Imposte Dirette
ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO
In caso di separazione, il pagamento a rate dell’assegno una tantum versato all’ex coniuge non è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E del 11.06.2009, precisando che l’erogazione in un’unica soluzione della somma stabilita per il mantenimento del consorte separato non può essere dedotta dall’imponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale. La possibilità di rateizzare l’assegno, infatti, è solo una diversa modalità di liquidazione di una cifra concordata liberamente tra le parti e non più rivedibile nel tempo. L’esclusione di qualsiasi “successiva domanda di contenuto economico” differenzia l’assegno una tantum da quello corrisposto periodicamente, il cui importo può essere invece modificato in un secondo momento sia in aumento che in diminuzione. In questo caso, gli assegni sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente per l’ex marito o moglie che li riceve, mentre rappresentano oneri deducibili per il contribuente che li versa, a patto che importo e periodicità di pagamento siano stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In particolare, l’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir prevede che sono deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. Ai fini della deducibilità e della imponibilità delle somme in questione è richiesto dunque che la misura e la periodicità di corresponsione delle stesse risultino dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
 
06/06/2009 - GUIDA ICI
Categoria: Imposte Dirette
PICCOLA GUIDA ICI 2009
Il Dipartimento delle Finanze (Ministero dell’Economia e Finanze) ha reso noto il 03.06.2009 la guida all’ICI. Questi di seguito sono i relativi tratti essenziali.
L’ICI (imposta comunale sugli immobili) deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Casi in cui si deve presentare la dichiarazione ICI
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione è stato approvato con D.M. 12 maggio 2009. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta. A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata sostanzialmente nei casi in cui le modifiche soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. In base a tale semplificazione normativa non va presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello (MUI) che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). La guida ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell’art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del decreto legge.
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell’imposta
L’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune. Tale imposta si paga proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni. Nel corso dell’anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell’immobile (casa adibita ad abitazione principale). Valgono ancora, a tal fine, gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 07.03.2001.
Aliquote
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle, il contribuente può consultare gli estratti delle delibere comunali disponibili sul sito http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/ici/delibere/sceltaanno.htm
Oppure si può rivolgere al Comune ove è ubicato l’immobile.
Immobili adibiti ad abitazione principale
Come è noto è stata introdotta nel sistema l’esenzione Ici per prima casa. A decorrere dall’anno 2008 (quindi, con riferimento anche al versamento del 16 giugno) è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest’ultimo delle agevolazioni per l’abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l’utilizzo in modo abituale. Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l’identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’Ici e quello che dimora abitualmente nell’immobile.Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, l’esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
Con regolamento o delibera il Comune può:
- assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- assimilare all’abitazione principale l’alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l’applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l’importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’abitazione principale.
In tal caso però il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per avere maggiori informazioni sulla detrazione il contribuente, naturalmente, si deve rivolgere al Comune destinatario del versamento.
Le pertinenze dell’abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze viene riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale.
Nel caso in cui la detrazione per l’abitazione principale è maggiore dell’Ici dovuta, la parte residua deve essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.
Modalità di pagamento
L’ICI deve essere versata in due rate:
- la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;
- la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E’ possibile anche pagare l’ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso. In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l’ICI complessivamente dovuta. Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune. Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di potere compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
I cittadini italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili in un’unica soluzione nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull’importo dovuto per l’acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno.
 
06/06/2009 - IRAP
Categoria: Imposte Dirette
Deducibilità del 10% dell’Irap, arriva il modello per l’istanza di rimborso
Da trasmettere all’Agenzia delle entrate
Al via l’operazione per il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione del 10% dell’Irap. È stato pubblicato oggi, infatti, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva l’apposito modello per l’istanza di rimborso che i contribuenti sono tenuti a compilare e a trasmettere all’Agenzia delle entrate. La deduzione forfetaria, introdotta dal decreto anticrisi, è ammessa nella misura del 10 per cento dell’Irap versata e può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In questo caso, il contribuente ha la possibilità di chiedere a rimborso le maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione dell’Irap, nella misura prevista dalla norma.